T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-12-2011, n. 9604

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la nota del Comune di Guidonia Montecelio, di cui al prot. n. 64834 del 22.8.2008, è stato comunicato alla società S.C.M. s.r.l. (d’ora in poi soltanto SCM) il diniego dell’istanza di cui al prot. n. 63765 del 14.8.2008 di rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’apertura di un nuovo punto vendita di quotidiani e periodici ai sensi del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, e della L.R. Lazio 14 gennaio 2005, n. 4, motivato sulla base della circostanza che il vigente piano comunale di localizzazione, predisposto secondo la previgente disciplina nazionale e regionale della materia, alla data di interesse, era saturo, non residuando alcuna disponibilità al riguardo.

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, la società S.C.M. ha impugnato la predetta nota, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, comma 2, 6, comma 6, e 6 del D. Lgs. n. 170 del 2001 in relazione agli articoli 3 della legge n. 108 del 1999 e 8 della L.R. Lazio n. 4 del 2005 ed eccesso di potere.

Il piano comunale di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e giornali richiamato dall’amministrazione comunale e ritenuto in vigore al momento dell’adozione dell’impugnato diniego è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 293 del 12.11.1985 e, pertanto, oltre venti anni prima, quando la popolazione residente sul territorio comunale era inferiore ai 40.000 abitanti, di contro all’attuale popolazione che risulta essere più del doppio.

Inoltre, allo stato, non vi sarebbe in corso di redazione alcun nuovo piano di localizzazione che tenga conto dei criteri elaborati al riguardo da parte della regione ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 170 del 2001.

2- Violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 10 e 11 della L.R. Lazio n. 4 del 2005 ed eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Nel caso di specie, attualmente, nella frazione interessata dalla richiesta, dell’estensione di oltre 5 km., ci sarebbe una popolazione residente non inferiore ai 10.000 abitanti; nel 1985, invece, vi era un numero limitatissimo di residenti e, nonostante la predetta circostanza, l’amministrazione non ha mai provveduto all’aggiornamento del piano in riferimento.

3- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per contradditorietà della motivazione, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.

La nota impugnata, comunque, sarebbe carente di una idonea motivazione, essendo stato solo genericamente indicato il percorso logico giuridico seguito dall’amministrazione al fine di addivenire all’impugnato diniego.

Il Comune di Guidonia Montecelio si è costituito in giudizio in data 16.11.2007, depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto; in particolare ha dedotto come il richiamato articolo 16 della L.R. Lazio n. 4 del 2005 non preveda alcun termine perentorio per l’adozione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita, disponendo, altresì, al comma 2, che, invece, continuino ad avere efficacia i piani adottati sulla base della previgente disciplina in materia ed attualmente ancora in vigore.

Con l’ordinanza n. 5283/2007 del 20.11.2007 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato, essendo il richiamato piano di localizzazione risalente ad oltre 20 anni prima e, pertanto, in riferimento ad una situazione in fatto completamente diversa, in termini di insediamenti abitativi e flussi turistici.

La ricorrente ha depositato in giudizio in data 9.3.2010 e in data 28.4.2011 l’istanza di fissazione del merito del ricorso, dando atto che il comune, nelle more, aveva provveduto all’elaborazione del nuovo piano con la deliberazione del Commissario straordinario n. 71 del 2009, nel quale era evidenziata la carenza di punti vendita esclusivi proprio nella zona interessata (Setteville Nord) e che, tuttavia, con la successiva nota di cui al prot. n. 73905 del 6.10.2009, l’amministrazione aveva ribadito il proprio diniego, invitando la ricorrente a ripresentare l’istanza ai fini della partecipazione ad una futura gara per l’assegnazione del punto vendita di cui trattasi.

Con la memoria del 29.9.2011 il comune ha ribadito l’infondatezza nel merito del ricorso, argomentando più diffusamente, e insistendo per il suo rigetto; ha, altresì, dato atto che, nelle more, il piano di localizzazione di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 71 del 2009, dapprima sospeso con la deliberazione C.C. n. 63 del 26.11.2009, è stato, da ultimo, riconfermato nella sua efficacia con la deliberazione C.C. n. 55 del 13.7.2011, prevedendosi per l’attribuzione dei nuovi punti vendita esclusivi la procedura concorsuale.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011, nell’accordo delle parti, è stata depositata in giudizio copia della deliberazione del Commissario straordinario del comune n. 71 del 23.4.2009 di adozione del piano comunale di localizzazione dei punti vendita di giornali ai sensi della l.r. Lazio n. 4 del 2005, e il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Nonostante l’ordinanza sull’istanza di sospensione cautelare dell’esecutività del provvedimento impugnato sia stata accolta ai fini del riesame alla luce della rilevata risalenza nel tempo del piano di localizzazione ottimale dei punti vendita di giornali del 1985 sulla base del quale è stata rigettata l’istanza della ricorrente, si ritiene che il ricorso, ad un più approfondito esame, debba essere respinto nel merito, siccome infondato, non meritando accoglimento le censure ivi formulate.

Da un lato, infatti, si ritiene che il provvedimento impugnato sia sorretto da una adeguata motivazione che permette all’interessato di avere piena contezza del percorso logico giuridico seguito dall’amministrazione per addivenire al rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi; dall’altro, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale Lazio n. 4 del 2005, il piano di localizzazione del 1985 era da considerarsi in vigore alla data di presentazione dell’istanza e, semmai, la ricorrente si sarebbe dovuta attivare al fine di richiederne l’aggiornamento, procedendo, nell’eventuale inerzia dell’amministrazione, all’impugnazione con il giudizio sul silenzio.

Il procedimento per la predisposizione del piano di localizzazione di punti di vendita di giornali e riviste e il rilascio delle relative autorizzazioni era originariamente disciplinato da apposita normativa, ossia dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 25 febbraio 1987 n. 67 e dalla legge regionale Lazio 19 gennaio 1985, n. 3.

In particolare l’articolo 2, rubricato " Finalità delle funzioni comunali", disponeva al riguardo che "

Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo 1, i comuni devono predisporre i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita esclusiva di quotidiani e periodici previsti dall’ articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in modo da conseguire le seguenti finalità:

a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l’ aumento, ove necessario, dei punti di vendita;

b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;

c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita;

d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite…".

La successiva legge regionale Lazio 14 gennaio 2005, n. 4, all’articolo 16, rubricato " Disposizioni transitorie", dispone testualmente a sua volta che "1. I comuni adottano i piani di cui all’articolo 10 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all’adozione dei piani ai sensi della presente legge, ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla vendita della stampa quotidiana e periodica, continuano ad avere efficacia i piani già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge….",

E, sebbene sia da ritenersi illegittimo il provvedimento col quale un comune abbia rinviato a tempo indeterminato la decisione sulla domanda di apertura di un esercizio di vendita di giornali, allegando la mancanza d’un piano di localizzazione (Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1076), nel caso di specie il piano era stato adottato, sebbene in tempo risalente e sulla base di una previgente disciplina, e, secondo la norma transitoria specifica richiamata, l’esame delle domande di rilascio di nuove autorizzazioni doveva essere effettuato da parte dell’amministrazione alla luce delle previsioni del piano in precedenza adottato del quale è stata espressamente e puntualmente confermata la perduranza dell’efficacia nelle more dell’adozione del nuovo piano sulla base della sopravvenuta disciplina innovativa nella materia.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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