T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-12-2011, n. 9603

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione la Regione Lazio ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente n. 36 del 10 dicembre 2009 con la quale il Comune di Camerata Nuova ha disposto opere di manutenzione ordinaria sulla strada di Fosso Fioio, prevedendo il divieto di accesso e di transito, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ed eccesso di potere per sviamento.

Il Sindaco avrebbe fatto ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’articolo 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000 per perseguire una finalità diversa da quella per la quale il potere è stato conferito dalla invocata norma (ossia di assicurare il collegamento diretto dal comune al santuario SS. Trinità per mezzo di una strada carrabile, nonostante il detto collegamento già esista a partire dal comune di Vallepietra), peraltro in violazione della prescrizione di cui al richiamato articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, che impone la sottoposizione alla valutazione di incidenza di ogni intervento che possa avere incidenza significativa su di un sito del sistema di Natura 2000.

L’ordinanza si inserisce in realtà in una procedura già avviata dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Protezione civile che, con la nota del 9.10.2009, invitava proprio la Regione Lazio (oltre che il Prefetto di Roma) a valutare soluzioni che permettessero di garantire la messa in sicurezza del percorso e la percorribilità ai mezzi di soccorso; nota cui era stato dato seguito con l’incarico all’Area Difesa Suolo della Regione di svolgere un sopralluogo al fine di valutare la necessità dell’effettuazione di interventi urgenti a tutela dell’incolumità pubblica e di redigere a conclusione un’apposita relazione tecnica.

Operando in tale direzione il Sindaco avrebbe, pertanto, impresso agli interessi coinvolti nella vicenda un assetto sostanzialmente definitivo con conseguente estromissione delle altre parti coinvolte.

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed eccesso di potere per violazione del D.M. Interno del 5 agosto 2008, per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per difetto di motivazione e per contraddittorietà della motivazione.

Conclusivamente mancherebbero, nella sostanza, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza del tenore di quella impugnata con la quale, invocandosi l’incolumità pubblica, in realtà, si vuole procedere alla creazione di una nuova viabilità peraltro non necessaria; in particolare le esigenze rappresentate in ordinanza non rivestirebbero i caratteri dell’urgenza e della imprevedibilità (cioè a dirsi, in particolare, per l’esigenza di raggiungere le opere di presa dell’acquedotto comunale, in quanto ricadenti nel tratto del sentiero già attualmente raggiungibile con gli automezzi, e di consentire il collegamento con aree gravate dagli usi civici del legnatico e del pascolo, in quanto finalità non riconducibile alla materia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana; nonché ancora per l’asserita necessità di ripulire il fosso dai rami di albero pericolanti e dai detriti, in quanto rientrante nell’ordinaria situazione riguardante un’area di montagna remota).

Peraltro l’adozione dell’ordinanza impugnata non sarebbe stata preceduta da adeguati accertamenti tecnici e, comunque, la soluzione prescelta eccederebbe lo scopo perseguito.

Il Comune di Camerata Nuova si è costituito in giudizio in data 2.3.2010 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione proposta oltre i 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’ordinanza di cui trattasi, e, nel merito, l’infondatezza, atteso che, da un lato, si tratterebbe di un progetto completamente diverso, per tipologia degli interventi e consistenza della relativa spesa rispetto a quello di cui alla conferenza di servizi indetta nel 2006 e conclusasi con esito negativo in data 26.8.2009 (cd. messa in sicurezza dell’intero tracciato con un impegno di spesa preventivato di euro 150.000,00 per il progetto del 2006 e cd. manutenzione ordinaria del tratto iniziale di km. 3 con un impegno di spesa di soli euro 20.000,00 per il nuovo progetto del 2009) e, dall’altro, in quanto intervento volto alla sola manutenzione ordinaria della viabilità non sarebbe assoggettato alla valutazione di incidenza.

Con decreto presidenziale n. 987/2010 del 3.3.2010, fermo il divieto di accesso imposto con l’impugnata ordinanza, è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica, rilevandosi che, tuttavia, l’effettuazione degli ulteriori lavori, potrà essere effettuata solo con l’adesione dei competenti uffici regionali.

Si sono costituiti in giudizio con comparsa di mera forma il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della protezione civile in data 6.3.2010.

Il comune ha depositato documentazione ulteriore in vista della trattazione collegiale dell’istanza cautelare e memoria difensiva in data 20.3.2010, con la quale, previa ricostruzione minuziosa della vicenda, ha più diffusamente argomentato l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con l’ordinanza n. 1303/2010 del 23.3.2010 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata ad una ulteriore camera di consiglio ai fini della trattazione congiunta con altro ricorso connesso avente ad oggetto la medesima ordinanza e proposta da parte del W.W.F. (di cui al rg. n. 1573/2010).

Con la successiva ordinanza n. 2011/2010 dell’11.5.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’impugnata ordinanza.

Alla pubblica udienza del 5.10.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Va, anzitutto, respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso in quanto, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 2000, il periodo di affissione all’albo pretorio non può essere inferiore, salvo specifiche disposizioni, a 15 giorni, tale per cui la presunzione di conoscenza decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento e non dal primo, come vorrebbe la ricorrente.

L’affissione all’albo pretorio, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, costituisce, invero, una forma di pubblicità legale ai fini della presunzione della piena conoscenza erga omnes che, pertanto, deve ritenersi perfezionata al termine del periodo di pubblicazione, non possedendo le garanzie di conoscibilità tipiche della notifica individuale.

In ragione di ciò, il termine decadenziale va fatto decorrere dal 24 dicembre 2009 e, pertanto, il ricorso, notificato in data 17 febbraio 2010, risulta proposto tempestivamente.

Nel merito, il ricorso è fondato – sulla base delle medesime considerazioni esposte con la sentenza della sezione di cui al n. 7994/2011 del 17.10.2011, resa sul ricorso collegato di cui al rg. n. 1573/2010 proposto dal WWF ed avente ad oggetto la medesima ordinanza, testualmente richiamate di seguito -, rivestendo, invero, carattere assorbente l’accoglimento della prima censura riguardante l’assenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs n. 267 del 2000, di un’ordinanza contingibile ed urgente.

È affermazione costante in giurisprudenza che il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la necessità di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 10; sez. V, 28 maggio 2007, n. 2109; sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210).

Nel caso di specie, non sussistono i presupposti sopra sintetizzati in quanto, in disparte il fatto che la situazione della strada Fosso Fioio è all’attenzione del Comune di Camerata Nuova da molti anni, non sono ora emersi fatti e situazioni non prevedibili di gravità tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di natura eccezionale come quello impugnato con il ricorso in esame.

Ed invero, gli interventi che il Comune resistente intende realizzare hanno ad oggetto opere di manutenzione finalizzate a rendere carrabile la strada di che trattasi (ovvero "leggera scarificazione e sagomatura del piano viabile, taglio di siepi e ramaglie che ostruiscono il passaggio; ricarica del piano viario mediante misto di cava calcareo"), nel tentativo dichiarato di rendere agevole il passaggio di mezzi di soccorso e di escursionisti.

Tuttavia, l’esigenza di rendere agevole il transito dei mezzi di soccorso risulta smentito dalla relazione dell’Ente parco – redatta a seguito di istruttoria disposta dal Tribunale con l’ordinanza n. 1114/2010 – dalla quale emerge, a seguito di appositi sopralluoghi, che la strada di che trattasi è allo stato percorribile con adeguati mezzi fuoristrada, peraltro comunemente in dotazione dagli organismi di soccorso, e che il percorso iniziale della strada, sino cioè alle opere di captazione dell’acquedotto intercomunale poste in località Segheria, è transitabile anche con ordinari veicoli da strada.

Né può dirsi che l’esigenza (urgente) è stata quella di rendere percorribile la strada, in condizioni di sicurezza, da parte degli escursionisti in quanto gli interventi di manutenzione ordinaria, a differenza del più ampio progetto di opere straordinarie avviato nel 2006, hanno ad oggetto il solo tracciato stradale quando la strada Fosso Fioio, in alcuni tratti, è inserita in "gole" i cui lati sono composti da costoni di roccia (tipo "canyion") interessati da movimenti franosi, tanto che un percorso reso carrabile potrebbe ingenerare una sensazione di sicurezza non corrispondente alla realtà, ingenerando così potenziali rischi che la stessa ordinanza impugnata si prefigge di voler evitare.

Ciò che si vuole dire è che, a fronte delle sollecitazioni provenienti dalla Protezione civile nel settembre 2009 (richiamate nelle premesse dell’ordinanza impugnata), peraltro non confermate dalla relazione dell’Ente Parco e dai sopralluoghi effettuati nel gennaio 2010 anche dal Corpo Forestale dello Stato, il Comune di Camerata Nuova non ha effettuato approfondimenti né apportato elementi istruttori utili da far emergere una situazione eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica o comunque tale da non poter provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (peraltro già avviati con la procedura di approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria del tracciato).

In altre parole, nelle premesse dell’ordinanza impugnata, non risultano esternate in maniera pertinente le ragioni di contingibilità ed urgenza, connesse a questioni di sicurezza, che avrebbero potuto giustificare provvedimenti – come detto – di natura eccezionale che, peraltro, si inseriscono in zone tutelate dal punto di vista ambientale e che richiedono il coinvolgimento di vari soggetti istituzionali.

Né riveste valenza il fatto che si tratterebbero di interventi minimali dell’importo di circa 20 mila euro in quanto ciò che rileva, nel caso di specie, non è l’entità (anche) economica degli interventi bensì la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza che, come detto, è vincolata alla presenza di requisiti eccezionali che, nella specie, non sono ravvisabili. ".

In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente, il ricorso va accolto in parte con conseguente annullamento degli atti impugnati (tranne il provvedimento con cui il Comune resistente ha fatto ricorso alla Conferenza unificata n. 934 del 24 ottobre 2009, non avendo la ricorrente proposto al riguardo alcuna specifica censura).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Camerata Nuova al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in euro 1500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *