Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 04-11-2011, n. 39789 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 marzo 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da A. C., volta ad ottenere la formazione di un nuovo cumulo, comprensivo anche della sentenza della Corte d’appello di Potenza del 21 aprile 2005, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Melfi del 19 febbraio 2003, lo aveva condannato alla pena di un anno, sei mesi di reclusone ed Euro duecento di multa, pena dichiarata condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006.

Il giudice dell’esecuzione osservava che la pena irrogata con la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Potenza non era stata inserita nel provvedimento di cumulo del 27 dicembre 2010, perchè dichiarata estinta in applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 (cfr. relativa ordinanza della Corte d’appello di Potenza del 21 luglio 2009).

L’istanza di emissione di un nuovo provvedimento di cumulo, comprensivo anche della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Potenza, non poteva essere accolta, non sussistendo i presupposti per la fungibilità della pena ai sensi dell’art. 657 c.p.p., comma 4.

Infatti i reati di furto e di ricettazione, per i quali la pena era stata dichiarata estinta per effetto della L. n. 241 del 2006, erano stati commessi il (OMISSIS), mentre i reati di rapina continuata, oggetto delle altre sentenze pronunciate nei confronti di C. e ostativi alla sospensione dell’esecuzione, erano stati consumati nel 2001. 2. Avvero il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C., il quale lamenta erronea applicazione dell’art. 672, comma 4, art. 657 c.p.p., comma 2, e 174 c.p., nonchè vizio della motivazione. Osserva, preliminarmente, di avere interesse ad un nuovo cumulo comprensivo anche della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Potenza il 21 aprile 2005 (la cui pena era stata condonata), in quanto nel nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti l’indulto avrebbe potuto essere applicato alle pene concernenti i reati ostativi ai benefici penitenziari, consentendo così a C. di godere della sospensione dell’esecuzione ex art. 656 c.p.p. ovvero di altri benefici. Rileva, inoltre, che la formazione del nuovo cumulo prescinde dai presupposti necessari all’applicazione del principio di fungibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nel senso di seguito precisato.

1. Occorre preliminarmente rilevare che sussiste l’interesse del ricorrente all’adozione di un nuovo provvedimento di cumulo, comprensivo della pena irrogata dalla Corte d’appello di Potenza il 21 aprile 2005, pur se condonata, al fine di potere imputare – in presenza dei relativi presupposti – l’indulto ai titoli di reato ostativi ai benefici penitenziari.

2. Ciò posto, il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dall’art. 657 c.p.p..

La custodia cautelare e la detenzione sofferta senza titolo sono computate solo se si sono verificate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Al fine di evitare il precostituirsi di una riserva di pena o di un credito penale da utilizzare in caso di commissione di eventuali futuri reati, il recupero della detenzione ingiustamente sofferta deve funzionare come correttivo alle disfunzioni della macchina giudiziaria e compensazione dell’ingiusta detenzione, ma non certo come incentivo alla commissione successiva di azioni criminose (cfr. in tal senso rei. prog. prel. c.p.p., p. 145). Pertanto custodia cautelare e pene espiate senza titolo sono computabili solo con riferimento a reati precedentemente commessi (Sez. 1^, 14 febbraio 1997, rv. 207184; Sez. 1^, 18 luglio 1994, rv. 199921).

Il limite temporale posto all’attuazione del criterio di fungibilità acquista una duplice valenza, qualora il computato riguardi la carcerazione sofferta per altro reato: in tal caso il reato per il quale occorre determinare la pena da eseguire deve risultare anteriore sia alla carcerazione da detrarre sia alla sopravvenienza della causa estintiva o abrogati va che rende tale carcerazione inutilmente sofferta.

3. In tale contesto il principio enunciato nel provvedimento impugnato, secondo cui il cumulo anche con pene condonate esige che ricorrano i presupposti della fungibilità, non ha, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, una valenza generalizzata, ma riguarda unicamente i casi in cui l’indulto sia stato applicato ad una pena già espiata.

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha omesso di accertare se la pena irrogata dalla sentenza della Corte d’appello di Potenza del 21 aprile 2005 e oggetto della declaratoria di estinzione per effetto dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 fosse stata effettivamente espiata e, in caso positivo, quale fosse stato il periodo di espiazione.

Di conseguenza, in assenza della specificazione di questi profili, non può trovare applicazione il principio della fungibili che fa riferimento al tempo dell’espiazione della pena rispetto all’epoca di commissione del reato in esecuzione e non già, come ritenuto dall’ordinanza impugnata, al rapporto tra le date di consumazione dei reati.

Di conseguenza, in assenza dei doverosi accertamenti su tali aspetti, il richiamo al principio di fungibilità risulta erroneo.

Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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