T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-12-2011, n. 9601

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio, gli interessati hanno impugnato, per l’annullamento, la delibera della Giunta comunale n. 66 del 15 aprile 2011 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione del Centro di raccolta dei rifiuti sito in via degli Agrumi nel Comune di Forio d’Ischia e la relativa autorizzazione all’apertura e, quindi, al trasferimento in quel sito dei rifiuti secchi.

I ricorrenti, dopo aver rappresentato che il Comune di Forio d’Ischia aveva già adottato analoghe ordinanze (tutte annullate dal TAR Campania), ha rivolto contro l’ultima ordinanza n. 66 del 15 aprile 2011 le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934; violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 14 del 1982, punto 1.7 dell’allegato 1 titolo 2; violazione e falsa applicazione dell’art. 98 del D.lgs n. 163 del 2006; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento.

Il centro di raccolta dei rifiuti di via degli Agrumi nel Comune di Forio d’Ischia non rispetta la disciplina vigente in materia urbanistica ed edilizia (come previsto dal DM 8 aprile 2008) in quanto è situato nel centro storico del paese ed a una distanza di circa 6 metri dal cimitero dell’Arciconfraternita di S. Maria di Loreto e di 14 metri da quello comunale.

Ciò si pone in contrasto con l’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934 nella parte in cui non consente la realizzazione di nuove costruzioni a meno di 200 metri (riducibili a 100) dai cimiteri, per ragioni di igiene e salubrità. Tale regola è altresì confermata nella L.R. Campania n. 14 del 1982;

2) violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione del Piano territoriale paesistico Isola d’Ischia art. 17; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento.

Il Comune di Forio è soggetto al vincolo paesistico ed il Piano territoriale paesistico dell’Isola d’Ischia, approvato nel 1999, prevede che la localizzazione di nuove volumetrie deve essere autorizzata dal Ministero dei beni culturali e paesaggistici, adempimento che, nel caso di specie, è stato omesso;

3) violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 4, del D.lgs n. 42 del 2004; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del DPR n. 380 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D.lgs n. 163 del 2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. 8 aprile 2008; incompetenza ed eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e travisamento delle norme di diritto; sviamento.

L’art. 146 del D.lgs n. 42 del 2004 prevede che il Comune, prima di pronunciarsi su un’istanza autorizzatoria riguardante interventi su immobili o aree tutelate, deve acquisire il parere del Soprintendente; non risulta, invece che il parere sia stato acquisito.

Peraltro, già in passato, con riferimento alla delibera n. 157 del 15 luglio 2010 (poi annullata dal TAR Campania con sentenza n. 1504/2011), la Soprintendenza si era espressa negativamente evidenziando che il centro di raccolta è ubicato nel centro storico di Forio nei pressi della chiesa monumentale e che lo stesso determina quindi l’alterazione dei valori paesaggistici;

4) violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del D.lgs n. 163 del 2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.lgs n. 267 del 2000; incompetenza ed eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e travisamento delle norme di diritto; sviamento.

Il progetto approvato con la delibera impugnata non risulta inserito nel piano triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del Codice dei contratti pubblici.

Il progetto, poi, non reca un piano economico finanziario autonomo che preveda le fonti di finanziamento, il che viola la norma citata;

5) violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, del DM 8 aprile 2008; eccesso di potere ed incompetenza per inesistenza dei presupposti di fatto e travisamento delle norme di diritto; difetto di motivazione.

L’art. 2, comma 4, del D.M. 8 aprile 2008 prevede che il centro raccolta rifiuti debba essere gestito da un soggetto iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs n. 152 del 2006.

La delibera impugnata non reca tale indicazione, il che ne determina l’illegittimità.

Altresì, la predetta delibera contiene il riferimento ai pareri dell’ARPAC e dell’ASL che però si riferiscono a precedenti ordinanze, annullate dal TAR Campania.

Si è costituito in giudizio il Comune di Forio, eccependo dapprima l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Campania e chiedendo comunque il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 2879/2011, è stata accolta la domanda di sospensiva.

Successivamente, il Comune di Forio ha adottato l’ordinanza n. 286 del 10 agosto 2011 di autorizzazione all’utilizzo del centro raccolta dei rifiuti sito in via degli Agrumi per un massimo di sei mesi, pur dando atto dell’intervenuta sospensione del provvedimento impugnato.

Avverso tale atto, i ricorrenti hanno proposto istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 2879/2011, ai sensi dell’art. 59 del CPA, lamentando la violazione della predetta pronuncia interinale.

Il Comune di Forio ha chiesto, al riguardo, il rigetto dell’istanza dei ricorrenti, trattandosi di un’ordinanza dettata dalla urgenza e dalla contingibilità della situazione.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, affermata la competenza (di carattere funzionale) del TAR Lazio – sede di Roma in relazione alla controversia in esame, in ragione di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 135, comma 1, lettera e) del CPA che, a sua volta, richiama l’art. 133, comma 1, lettera p) dello stesso codice.

La norma da ultimo citata, nel riferirsi a tutte le controversie attinenti alla complessiva gestione del ciclo dei rifiuti, non si limita a richiamare solo quelle collegate ad una situazione emergenziale (come nel regime precedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, prima cioè del 16 settembre 2010), e, pertanto, alla data di proposizione dell’impugnativa in esame, deve riconoscersi la competenza inderogabile di questo Tribunale.

2. Passando ora al merito della controversia, va anzitutto precisato che l’ordinanza della Giunta comunale n. 66 del 15 aprile 2011, impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, reca due disposizioni precettive; una riguardante l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione del centro raccolta rifiuti di Via degli Agrumi e l’altra avente ad oggetto l’autorizzazione allo svolgimento di quell’attività.

Le censure delle ricorrenti, sebbene si prefiggano l’annullamento dell’intero provvedimento n. 66/2011, hanno tuttavia ad oggetto la sola parte della delibera riguardante l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione mentre nulla deducono in ordine a profili di illegittimità dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di raccolta dei rifiuti nel sito di che trattasi.

3. Ciò detto, il Collegio ritiene che, con riferimento quindi alla parte di delibera recante l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione del centro di raccolta dei rifiuti, rivesta carattere assorbente il terzo motivo riguardante la violazione dell’art. 146 del D.lgs n. 42 del 2004 nella parte in cui prevede che il Comune, prima di pronunciarsi su un’istanza autorizzatoria riguardante interventi su immobili o aree tutelate, deve acquisire il parere del Soprintendente.

Dispone, invero, il citato art. 146 del D.lgs n. 42 del 2004 che i titolari a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, quando intendono introdurre modificazioni che possano recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, sono tenuti a presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere, corredato della prescritta documentazione, e ad astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

Prevede, poi, la norma citata che, sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, si pronuncia l’ente competente (nel caso di specie, il Comune), ma solo dopo avere acquisito il parere del Soprintendente.

Dall’esame della delibera impugnata (n. 66/2011), non risulta che tale iter procedurale sia stato rispettato (né attivato) e, pertanto, posto che si tratta di un sito sottoposto a vincolo paesistico, il Comune avrebbe dovuto, ai sensi del citato art. 146, comma 5, del D.lgs n. 42 del 2004, acquisire preventivamente il parere della competente Soprintendenza.

Del resto, già in passato, con riferimento alla delibera n. 157 del 15 luglio 2010 (poi annullata dal TAR Campania, con sentenza n. 1504/2011, il cui ricorso per l’ottemperanza, a causa proprio dell’adozione dell’ordinanza n. 66/2011 impugnata con il ricorso in esame, è stato respinto con sentenza 4 novembre 2011, n. 5133 dallo stesso Tribunale), era stato chiesto alla Soprintendenza il parere sull’analogo progetto di sistemazione del sito di raccolta dei rifiuti e, in quell’occasione, il citato Ente si era espresso negativamente, evidenziando che il sito di raccolta di che trattasi è ubicato nel centro storico di Forio nei pressi della chiesa monumentale e che ciò determina l’alterazione dei valori paesaggistici.

Tale adempimento, nel procedimento in esame, risulta addirittura omesso, con conseguente fondatezza della censura in esame.

4. Vanno, invece, respinti il primo ed il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio in quanto la normativa richiamata riguarda le "nuove costruzioni" che, nel caso di specie, non sono ravvisabili posto che il centro di raccolta è già esistente né risulta smentito che i lavori previsti dalla delibera n. 66/2011 abbiano ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Anche il quinto motivo va respinto in quanto la delibera impugnata non reca alcun riferimento al gestore dell’impianto, il che non consente di verificare il possesso dell’iscrizione presso l’albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs n. 152 del 2006.

6. Ciò posto, e previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, il gravame va accolto in parte e, per l’effetto, la delibera n. 66/2011 va annullata nella parte in cui la Giunta comunale ha approvato i lavori di sistemazione del centro di raccolta mentre rimane valida con riferimento all’autorizzazione ivi contenuta, non oggetto – come detto – di specifiche censure sul punto da parte dei ricorrenti.

7. In ragione di ciò, non può essere accolta l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 2879/2011, ai sensi dell’art. 59 del CPA, formulata con riguardo al provvedimento successivamente emanato dal Comune – l’ordinanza n. 286 del 10 agosto 2011 di autorizzazione all’utilizzo del centro raccolta dei rifiuti sito in via degli Agrumi per un massimo di sei mesi – ritenuto in contrasto con l’ordinanza di sospensione adottata in sede cautelare.

Ed invero, oltre al fatto che la predetta ordinanza è ora assorbita dalla presente pronuncia, l’adozione del provvedimento n. 286 del 10 agosto 2011, alla luce di quanto chiarito nei punti precedenti, non costituisce un’elusione dell’ordine del giudice, anche perché dettata da esigenze di urgenza e dalla contingibilità della situazione, ovvero fatti sopravvenuti che il Collegio, in mancanza di specifiche censure sul punto (e proposte in modo rituale), non è nelle condizioni di poter apprezzare e valutare.

Ed invero, in disparte la possibilità di procedere alla conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32 del CPA (ovvero conversione dell’istanza in motivi aggiunti avverso l’ordinanza n. 286 del 10 agosto 2011), l’istanza di che trattasi non contiene specifiche censure di illegittimità avverso l’ordinanza n. 286 del 10 agosto 2011 e, pertanto, posto che – come detto – non si pone in diretto contrasto con l’ordinanza cautelare della Sezione n. 2879/2011, tale azione non può essere oggetto di favorevole apprezzamento.

8. La complessità e l’esito della vicenda contenziosa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– accoglie il ricorso introduttivo del giudizio nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera n. 66/2011 nella parte in cui la Giunta comunale ha approvato i lavori di sistemazione del centro di raccolta rifiuti di via degli Agrumi nel Comune di Forio;

– respinge nei sensi di cui in motivazione l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 2879/2011 di cui all’art. 59 del CPA, depositata in giudizio in data 29 agosto 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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