T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-12-2011, n. 9598

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in trattazione è stata impugnata, in via principale, la determinazione del dirigente dell’Area VII del Comune di Guidonia Montecelio n. 53 dell’1.7.2011, con la quale l’amministrazione ha:

– preso atto delle modifiche interne all’A.T.I. A.A. s.r.l. (mandataria), società Coop. E. (mandante) e consorzio C. (mandante) intervenute nella seduta del 12.4.2011, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana ed altri servizi connessi, con la riduzione della partecipazione, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento interno dell’A.T.I., di C. dal 15% all’1,03% ed il contestuale incremento della partecipazione della società E. al 28,97%;

– preso atto della conseguente nuova ripartizione del servizio contenuta nel nuovo allegato A con l’indicazione delle nuove quote di esecuzione corrispondenti alle nuove quote di partecipazione;

– approvato lo schema di integrazione del contratto di appalto di cui al rep. 2147 del 23.7.2011 ai fini della sostituzione del predetto allegato A;

Considerato che, con l’impugnata determinazione, il comune si è, pertanto, limitato a prendere atto della decisione assunta al riguardo in modo autonomo da parte dell’A.T.I. aggiudicataria e che la presa di atto in questione non impinge sul provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi, atteso che, tra l’altro, il detto provvedimento non ha subito alcuna modificazione nella parte concernente l’individuazione del soggetto aggiudicatario, in quanto tale esecutore del servizio posto a gara;

Considerato che il ricorso, in accoglimento dell’eccezione in rito formulata negli scritti difensivi delle società controinteressate e dell’amministrazione comunale resistente, deve essere dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in quanto:

– i provvedimenti impugnati attengono esclusivamente alla fase esecutiva del contratto stipulato tra il comune e l’A.T.I., perciò successiva al procedimento pubblico di selezione dell’appaltatore e, pertanto, all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi, fase, pertanto, concernente la sola disciplina privatistica dei rapporti interni all’A.T.I.;

– ai sensi degli articoli 120, comma 1, e 133, comma 1, lett. e), c.p.a. le controversie concernenti le procedure di affidamento di un contratto di appalto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre deve ritenersi che esulino dalla predetta giurisdizione le controversie concernenti la fase esecutiva e, pertanto, il contratto già stipulato, che attengono a situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi, attribuite conseguentemente alla giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5153);

Considerato che non può fondatamente ritenersi che il Tribunale civile di Milano, al quale C. si era rivolto in precedenza, abbia dichiarato inammissibile l’azione proposta proprio per il ritenuto difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, atteso che, dalla lettura testuale del relativo provvedimento, emerge come il giudizio si riferisca esclusivamente all’istanza di adozione di misure urgenti ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. e la richiesta sia stata respinta per la ritenuta carenza della residualità del rimedio atipico esperito, avendo la società, nelle more, instaurato anche il giudizio amministrativo in trattazione (e considerato che, peraltro, il medesimo Tribunale, in sede di reclamo, ha nuovamente respinto l’istanza della ricorrente ritenendo che l’utilità richiesta, ossia la reintegrazione delle quote originarie, fosse un risultato non anticipabile in sede cautelare);

Considerato che, in applicazione del principio della "translatio iudicii", affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77, recentemente disciplinato dall’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ora regolato dall’articolo 11 c.p.a., il processo, proposto dinanzi a giudice carente di giurisdizione, può essere riassunto dinanzi al giudice fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;

Considerato che, attesa la peculiarità della fattispecie all’esame, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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