Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 04-11-2011, n. 39785

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 6 luglio 2010 il Magistrato di sorveglianza di Viterbo rigettava il reclamo proposto da M.F. che si doleva di dovere sopportare, a causa delle dimensioni ristrette della cella, l’abitudine al fumo dell’altra persona con cui divideva la cella, con conseguente pregiudizio per le sue condizioni personali di soggetto cardiopatico. Il Magistrato osservava che l’amministrazione penitenziaria aveva provveduto a trasferire il ricorrente in un’altra cella da dividere con un "detenuto non fumatore" e che, tuttavia, M. aveva rifiutato di cambiare cella.

A fronte di tali circostanze obiettive i rilievi del detenuto si risolvevano in un reclamo generico su provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria.

2. Avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza M. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, osservando che nel reclamo datato 8 marzo 2010 egli intendeva denunciare la mancata adozione di tutte le misure necessarie a porre fine alle non più tollerabili condizioni di vita causate dal mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di dignità umana.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso è aspecifico, in quanto la sua articolazione non ha alcuna attinenza con il contenuto del reclamo in data 8 marzo 2010 e con la conseguente decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza.

Pertanto le censure prospettate con il ricorso non costituiscono critiche all’argomentazione logico-giuridica dell’ordinanza adottata dal Magistrato di sorveglianza, ma si risolvono, in violazione del disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3, nella enunciazione di nuovi temi, peraltro genericamente articolati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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