T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 06-12-2011, n. 9579

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto n. 2041 del 14 aprile 2011 il Presidente della sez. III quater del Tar Lazio ha ingiunto alla Croce Rossa Italiana di pagare al sig. G.S., già maresciallo ordinario della Croce Rossa Italiana (in congedo dal 31 dicembre 1999 e transitato nei ruoli civili): a) la somma complessiva di Euro 6.146,89 a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito della promozione al grado di maresciallo Ordinario C.R.I. con diritto all’anzianità e agli assegni a far data dall’8 luglio 1995, oltre interessi legali sulle singole annualità di lavoro decorrenti dalle rispettive scadenze sino all’effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge; b) al difensore, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi Euro 500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Il ricorso presentato per l’emissione del decreto ingiuntivo non è stato notificato nel termine perentorio previsto dagli artt. 643 e 644 c.p.c. alla Croce Ross Italiana.

2. Avverso detto decreto ingiuntivo, in quanto ritenuto radicalmente nullo ed inefficace, la Croce Rossa Italiana propone opposizione ai sensi degli artt. 118 c.p.a. e 645 c.p.c. per:

a) Violazione degli artt. 118 c.p.a., 643 e 644 c.p.c. per omessa, rituale notificazione del ricorso in uno con il decreto ingiuntivo, entro il termine di legge – Nullità del decreto.

Il decreto ingiuntivo è nullo perché alla Croce Rossa Italiana è strato notificato il solo decreto ingiuntivo, e non anche il ricorso.

b) Prescrizione del diritto, in assenza di validi atti interruttivi ex artt. 2943 c.c..

Il diritto vantato dal sig. S. è prescritto.

c) Insussistenza, ai fini dell’azione monitoria, di un credito certo, liquido ed esigibile.

Il credito azionato in sede monitoria deve essere certo, liquido ed esigibile, connotati che mancano nel caso di specie.

3. Si è costituito nel giudizio di opposizione il sig. G.S..

4. Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso in opposizione proposto dalla Croce Rossa Italiana avverso il decreto ingiuntivo n. 2041 del 14 aprile 2011 emesso dal Presidente della sez. III quater del Tar Lazio, è fondato.

Ed invero, ai sensi dell’art. 643, comma 2, c.p.c., al debitore devono essere notificati in copia autentica sia il ricorso che il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente.

Nel caso in esame risulta dagli atti di causa, ed è stato confermato da controparte, che il sig. G.S. ha notificato alla Croce Rossa Italiana, in data 4 maggio 2011 il solo decreto ingiuntivo n. 2041 del 2011 e non anche copia autentica del ricorso.

Il ricorso in opposizione è dunque fondato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando e in accoglimento del ricorso in opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Presidente della Sez. III quater del T.A.R. Lazio n. 2041 del 14 aprile 2011.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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