Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 04-11-2011, n. 40020

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.R. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze, decidendo sull’impugnazione avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado nei confronti di M.R., N.M., C. E., si pronunciava solo sugli ultimi due, assolvendoli dall’imputazione di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

Deduce in questa sede il ricorrente:

a) violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) art. 591 c.p.p., nonchè la mancanza di motivazione, facendo rilevare che anche il M. aveva proposto ritualmente appello avverso la sentenza del tribunale di Grosseto con atto depositato in data 1 giugno 2010. A riprova di ciò si evidenzia che la Corte di appello di Firenze ha notificato in data 31 gennaio 2001 al difensore il decreto di citazione in grado di appello nel quale si dava atto dell’impugnazione proposta dal M. stesso e dagli altri due imputati. Ciò nostante la stessa Corte di appello di Firenze, inopinatamente, non si pronunciava sul M. in quanto ritenuto erroneamente non appellante;

b) violazione dell’art. 597 c.p.p., per non essersi pronunciata la Corte di appello sull’impugnazione del M.;

c) violazione dell’art. 420 ter c.p.p., in relazione alla reiezione della richiesta di rinvio per impedimento presentata dal difensore in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Assorbente rispetto a qualsiasi altra questione dedotta è il rilievo che all’evidenza la Corte di appello non ha tenuto conto nella decisione dell’impugnazione del M. omettendo di pronunciarsi sulla sua posizione.

E ciò nonostante l’esistenza dell’impugnazione.

Di qui la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del M. per consentire l’esame dell’appello.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione dell’appello del M..

Atti alla Corte di appello di Firenze altra Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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