Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 04-11-2011, n. 40019

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Genova ridusse la pena e confermò nel resto la sentenza 31.5.2010 del Gup del tribunale di Genova, che aveva dichiarato D.E. e H. M. colpevoli dei reati di cui: a) all’art. 600 bis c.p., comma 1, per avere, in concorso tra loro, favorito e sfruttato la prostituzione della minorenne C.L.A.; b) alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8) e art. 4, n. 7), per avere favorito e sfruttato la prostituzione di V.D.V..

Il D. propone ricorso per cassazione deducendo totale mancanza di motivazione sul motivo di appello con il quale aveva chiesto l’applicazione dell’art. 114 c.p. per la minima importanza della sua attività nella esecuzione del reato.

Il H. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione sul motivo relativo alla mancanza del certificato di nascita della minore agli atti del giudizio, con la conseguenza che sono incomprensibili le ragioni per le quali non è stato ritenuto scusabile l’errore sulla età della C.;

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova sulla conoscenza dell’età della minore da parte dell’imputato. Lamenta che la corte ha irrazionalmente dedotto tale conoscenza dal fatto che la minore lasciava i suoi documenti sul tavolo di casa, senza considerare che il certificato di nascita non è agli atti; che la carta di identità riporterebbe una età maggiore, tanto che la polizia dopo un controllo la riportò sul posto di lavoro; che la ragazza era prosperosa, spostata con due figli, esercitava la prostituzione da diversi anni ed aveva dichiarato alla polizia una età maggiore.

3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione perchè la sentenza di appello si è limitata a copiare quella di primo grado senza esaminare e valutare i motivi di appello relativi all’errore scusabile sulla età della C. e sul concorso nel favoreggiamento della prostituzione della V..

Motivi della decisione

Il ricorso del D. è manifestamente infondato perchè la corte d’appello ha, sia pure implicitamente, motivato sul rigetto della richiesta di applicazione dell’attenuante della minima partecipazione al fatto, osservando che entrambi gli imputati avevano concorso in pari misura alla realizzazione delle condotte criminose, avendo gli stessi agito insieme, accompagnando entrambi le donne sul luogo della prostituzione, rimanendo a controllarle in due, e ricevendo entrambi i guadagni delle stesse. La corte d’appello ha quindi plausibilmente osservato che il controllo e la protezione delle donne venivano garantiti proprio dalla presenza di entrambi i prevenuti che, all’occasione, potevano intervenire nei confronti di chi avesse disturbato l’attività di meretricio delle donne.

Il ricorso del H. è parimenti manifestamente infondato. La corte d’appello ha infatti esattamente osservato che era irrilevante la mancata allegazione al fascicolo della udienza preliminare del certificato di nascita della C., attesa la scelta del rito abbreviato ed il fatto che del certificato si dava comunque atto nel contestuale verbale di perquisizione domiciliare. La corte d’appello, inoltre, ha, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, osservato che la prova della minore età della C. nonchè la prova della sicura conoscenza di tale minore età da parte del H. si ricavavano anche da una serie di altri elementi, fra cui le dichiarazioni della stessa C., che aveva riferito di non avere mai nascosto al H. la sua minore età e di lasciare abitualmente i propri documenti sul tavolo; le dichiarazioni del D., che aveva ammesso di essere a conoscenza della minore età della ragazza; il fatto che il H. non aveva mai eccepito nel corso di tutto il giudizio di primo grado di non essere stato a conoscenza della minore età della C., sicchè l’eccezione proposta per la prima volta in appello appariva solo come una tardiva allegazione difensiva.

Non è quindi ravvisarle alcun travisamento della prova, avendo la corte d’appello adeguatamente e congruamente motivato sulla inesistenza di un errore sulla età della C., e sulla irrilevanza delle altre circostanze indicate nel ricorso, quali il fatto che la donna era sposata, che aveva due figli, che esercitava da tempo la prostituzione, che la carta di identità sarebbe stata falsificata (del che peraltro non risulta essere stato fornito alcun elemento di prova). Non è inoltre ravvisabile alcuna carenza di motivazione, nè sulla conoscenza della minore età nel sul concorso del H. nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della V., come emerge da quanto dianzi rilevato in ordine al ricorso del D..

I ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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