T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 06-12-2011, n. 9575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuta priva di pregio l’eccezione sollevata in camera di consiglio dalla ricorrente in ordine alla costituzione in giudizio della Fondazione Ptv – Policlinico Tor Vergata a mezzo di avvocati del libero foro, atteso che, a differenza di quanto assume parte ricorrente, la Fondazione non è difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che la stazione appaltante afferma che l’incriminata correzione del prezzo offerto per il telo politenato 200×60 non ha comportato alcuna alterazione della posizione in graduatoria della controinteressata che sarebbe risultata comunque prima in graduatoria, con la conseguente carenza di interesse, da parte della ricorrente, a contestare la correzione stessa (primo motivo di ricorso);

Motivi della decisione

in ogni caso che appare condivisibile l’assunto della commissione di gara secondo cui l’errore in cui è incorsa la controinteressata nell’indicare il prezzo offerto per il telo politenato 200×60 può essere fatto rientrare nel mero errore materiale atteso che "il prezzo proposto per il prodotto n. 17 risultava effettivamente troppo basso (dieci volte in meno) rispetto al prezzo di mercato e a quello proposto per il medesimo prodotto dalle altre ditte concorrenti";

Rilevato che l’errore è stato denunciato dall’interessata prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte di gara;

Considerato altresì che la controinteressata non ha presentato un’offerta condizionata ma ha solo chiarito che ove la Commissione di gara non avesse inteso correggere il denunciato errore materiale non avrebbe più avuto interesse a confermare la validità dell’offerta stessa, conferma chiesta per la terza volta dalla stazione appaltante;

Considerato infatti che l’offerta dell’impresa partecipante può dirsi condizionata e, quindi, inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato (Tar Umbria 13 aprile 2010, n. 239). Ciò in quanto nella materia delle procedure di evidenza pubblica, la nozione di "offerta condizionata" non coincide con la figura civilistica della "condizione" intesa come evento futuro ed incerto da cui si fa dipendere l’efficacia del negozio, ma ricorre quando l’offerente subordina il proprio impegno contrattuale a che la controparte accetti una controproposta concernente un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema proposto dalla stazione appaltante (Tar Umbria 11 giugno 2010, n. 369).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto e che le spese e gli onorari di giudizio, che seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Respinge il ricorso come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (due mila euro), da ripartire in parti eguali tra le parti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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