Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 04-11-2011, n. 40016

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 14/07/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, in data 22/02/010, appellata da F.R. e A. F., imputati del reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. e), e condannati, rispettivamente, il F. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa;

l’ A. a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa.

Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati;

2. che andavano concesse ad entrambi le attenuanti generiche; con applicazione, altresì, in favore di A.F. del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/09/2011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – F. R. e A.F., in concorso fra loro, avevano adibito l’area gestita dal F. a discarica abusiva, ove venivano depositati rifiuti vari, pericolosi (quali motori non modificati di auto, filtri dell’olio, apparecchiature elettriche ed elettroniche) e non pericolosi (quali motori bonificati, pneumatici e metalli ferrosi); il tutto senza essere muniti della prescritta autorizzazione.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. c).

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Per quanto attiene alla responsabilità penale degli imputati, le doglianze sono, altresì, infondate, perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

(Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5, Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5, Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Vanno disattese, parimenti, le ulteriori doglianze per le seguenti ragioni: a) la Corte Territoriale ha congruamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche per entrambi e del beneficio della sospensione condizionale nei confronti dell’ A., ed ossia: i precedenti penali di ciascuno degli imputati erano ostativi sia alla concessione delle attenuanti generiche per entrambi, sia alla prognosi favorevole nei confronti dell’ A. per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da F. R. e A.F. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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