T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 3124

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2011 e depositato il 7 febbraio successivo, la ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzioinadempimento nel procedimento avviato in data 4 agosto 2010, inerente la domanda per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, radicata davanti alla Questura di Milano, non ancora concluso.

In data 12 maggio 2011 veniva depositata la sentenza n. 1229 di questa Sezione che ha accolto il ricorso e ha dichiarato, pertanto, l’obbligo del Ministero dell’Interno di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalla parte ricorrente entro trenta giorni.

Tuttavia a tale pronuncia non ha fatto seguito alcuna determinazione amministrativa, con la conseguenza che la ricorrente è stata costretta a proporre una istanza di nomina di un commissario ad acta, depositata il 1 giugno 2011, per l’ottemperanza alla predetta sentenza.

In data 2 dicembre 2011, l’Amministrazione ha depositato in giudizio una nota con cui si comunica l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno CE alla ricorrente.

Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, che hanno evidenziato la cessazione della materia del contendere, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Come emerge dal documento depositato in data 2 dicembre 2011 dall’Amministrazione e secondo quanto ribadito oralmente dal difensore dell’istante nel corso della camera di consiglio, la stessa Amministrazione ha rilasciato alla ricorrente, in data 30 agosto 2011, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ciò ha, di conseguenza, prodotto la cessazione della materia del contendere.

2. In ragione dell’esito complessivo della controversia e con riferimento a questa fase del giudizio, le spese possono essere compensate tra le parti,.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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