T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 3121

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente agiva in proprio per chiedere l’annullamento dell’atto indicato in epigrafe nei limiti ivi descritti facendo presente di aver presentato una candidatura nella lista del "Partito Democreatico Pisapia Sindaco" per il Consiglio di Zona 2 in Milano.

La domanda era motivata dal fatto che la ricorrente era certa di aver ottenuto presso il seggio 1369 35 voti di preferenza che non le erano stati conteggiati.

All’esito delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale risultavano assegnate alla ricorrente 44 preferenze nessuna delle quali era riconducibile a quelle espresse nel seggio 1369.

Chiedeva pertanto che si procedesse ad un nuovo conteggio delle schede nel seggio 1369 per verificare se aveva ottenuto le preferenze che riteneva essere state espresse dagli elettori in suo favore.

Nessuna delle amministrazioni convenute si costituiva in giudizio.

Il Collegio all’udienza del 18.10.2011 disponeva di far effettuare alla Prefettura di Milano il riconteggio dei voti di preferenza espressi nel seggio 1369 per verificare quante preferenze avesse ottenuto la ricorrente.

All’esito del conteggio alla successiva udienza del 5.12.2011 si prendeva atto di quanto comunicato dalla Prefettura circa l’attribuzione di 35 preferenze alla ricorrente che risultavano dalla tabella di scrutinio, ma che non erano state riportate nel verbale delle operazioni di sezione.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere disposta la correzione dell’atto di proclamazione degli eletti relativo alle elezioni svoltesi nel maggio 2011 per il rinnovo degli Organi del Consiglio della Circoscrizione n° 2 del Comune di Milano attribuendo alla ricorrente in virtù delle 79 preferenze ottenute complessivamente la cifra elettorale di 16.609 risultando di conseguenza la prima dei candidati non eletti, sopravanzando i candidati Gambirasi Franco, Ferrari Alberto e Cervetti Andrea.

Stante la presentazione in proprio del ricorso si ritiene di poter compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone la rettifica del provvedimento impugnato nei sensi descritti in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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