T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 06-12-2011, n. 1847Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli odierni ricorrenti società E. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI, CIL di L.S., ing. D.C., ing. U.C., ing. A.D.G. e ing. A.M. partecipavano alla gara indetta dall’ASL di Foggia per un appalto integrato volto alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici del P.O. di San Severo.

L’ATI E. non allegava all’offerta economica copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’offerta stessa e veniva conseguentemente esclusa dalla stazione appaltante per violazione del punto 4.5 "C – Offerta economica" del disciplinare di gara in forza del quale la sottoscrizione dell’offerta economica non autenticata deve essere, a pena di esclusione, corredata da detta copia fotostatica.

La gara veniva aggiudicata, in via dapprima provvisoria e poi definitiva, in favore dell’ATI controinteressata P. – I..

I ricorrenti impugnano in questa sede la propria esclusione dalla gara (verbale del 28.12.2010 e provvedimento dell’ASL di Foggia del 28.12.2010 prot. 7688/agt).

Contestano, altresì, il bando di gara ed il punto 4.5 "C – Offerta economica" del disciplinare di gara nella parte in cui prescrive a pena di esclusione la necessaria allegazione della copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’offerta economica.

Impugnano l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI P. – I. e formulano istanza di risarcimento danni, chiedendo che venga accertato il proprio diritto di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto da stipulare dall’amministrazione con l’ATI aggiudicataria.

Con successivi motivi aggiunti censurano l’aggiudicazione definitiva.

Evidenziano i ricorrenti quanto segue: sia l’istanza di ammissione per le imprese (ex punto 4.3.1 del disciplinare di gara) sia l’istanza di ammissione per i progettisti (ex punto 4.3.2 del disciplinare di gara) venivano sottoscritte da tutti i partecipanti all’ATI E. con relativa allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità conformemente a quanto previsto dal punto 4.3 ("Busta A – documentazione amministrativa") del disciplinare di gara; la Commissione di gara con il gravato verbale del 28.12.2010 provvedeva ad escludere l’ATI E. in quanto la sua offerta economica risultava non conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara ed in particolare al punto 4.5 per omessa allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; in mancanza di esclusione l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata quella formulata dall’ATI E..

Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’obbligo di allegazione della copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 riguarda unicamente le istanze e le dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà, non già le dichiarazioni di volontà di natura negoziale quale è l’offerta economica

Infine, rileva parte ricorrente di aver prodotto in ossequio al disposto dell’art. 4.2 del disciplinare di gara un unico piego sigillato contenente al suo interno le tre buste A, B e C; che la busta "A – documentazione amministrativa" conteneva a sua volta la copia fotostatica del documento d’identità dei sottoscrittori; che conseguentemente risultano con certezza attribuibili ai partecipanti della stessa ATI le dichiarazioni e gli altri atti acclusi nell’unico plico, compresa l’offerta economica; che la pretesa, da parte della stazione appaltante, dell’allegazione della copia fotostatica del documento di identità anche per l’offerta economica costituisce un’inutile aggravamento del procedimento amministrativo in violazione dell’art. 1, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti contestano l’aggiudicazione definitiva (determinazione dirigenziale n. 649 del’1.2.2011) in favore dell’ATI controinteressata P. – I., deducendo censure di illegittimità derivata.

L’ATI E. pone in risalto, inoltre, quanto segue: ai sensi del punto 4.5 del disciplinare di gara nel caso di associazione temporanea d’imprese da costituirsi l’offerta economica deve essere resa dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi; sempre ai sensi del punto 4.5 l’offerta economica, per quanto attiene ai progettisti, deve essere resa dal solo progettista incaricato alla progettazione o associato (in caso di raggruppamento temporaneo l’offerta deve essere sottoscritta solo dal soggetto mandatario); l’offerta economica dell’ATI E. è stata sottoscritta dalle imprese E. e CIL e dal progettista capogruppo ing. D.C.; come risulta dalla dichiarazione dell’11.11.2010 allegata alla busta A, i progettisti della gara hanno dichiarato di riunirsi in associazione temporanea dando mandato collettivo speciale all’ing. D.C. quale mandatario incaricato di sottoscrivere gli elaborati progettuali.

Conclude l’ATI ricorrente sostenendo che la propria offerta economica è stata resa dai legali rappresentanti del raggruppamento di imprese (E. e CIL) e dal progettista incaricato del raggruppamento di professionisti (ing. D.C.); che deve ritenersi legittimo l’inserimento di una singola copia fotostatica del documento d’identità nella busta contenente la documentazione di gara nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive richieste siano più d’una e formalmente distinte, essendo la produzione di una sola copia sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive.

Si sono costituiti l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, la società P.M. e C. s.r.l. e l’impresa Geom. I.M. Costruzioni, resistendo al gravame.

L’A.T.I. controinteressata P. – I. propone, altresì, ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti con cui pone in evidenza la necessità della esclusione dell’ATI ricorrente principale.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, sia manifestamente infondato.

Data la manifesta infondatezza del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione del ricorso incidentale e di ulteriori motivi aggiunti allo stesso ricorso incidentale aventi contenuto "paralizzante" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).

Va rimarcato che la contestata previsione del disciplinare di gara (punto 4.5), diversamente da quanto sostenuto dall’ATI ricorrente principale, appare assolutamente ragionevole e legittima, costituendo l’offerta economica la più importante tra le dichiarazioni negoziali di volontà che intervengono nel corso della procedura concorsuale per la quale deve ritenersi indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento d’identità, assolvendo detta allegazione all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 maggio 2011, n. 693; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 13 ottobre 2011, n. 7931).

Peraltro, l’ATI E. ha utilizzato il modello relativo all’offerta economica (C) predisposto dalla stazione appaltante in calce al quale era espressamente richiamata la necessità di corredare l’offerta stessa da una copia fotostatica del documento di identità conformemente alla prescrizione di cui all’art. 4.5 del disciplinare di gara, prescrizione cui la ricorrente principale ha chiaramente contravvenuto.

Avendo l’ATI E. omesso di allegare alla propria offerta economica una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, legittimamente è stata esclusa dalla gara, a nulla rilevando che detta copia era stata prodotta all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 13 ottobre 2011, n. 7931).

Quanto argomentato con riferimento alla legittimità e doverosità dell’esclusione dell’ATI E. in applicazione dell’art. 4.5 del disciplinare di gara per omessa produzione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore dell’offerta economica rende superfluo l’esame delle altre censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’ATI controinteressata.

Essendo stata riscontrata la legittimità degli atti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dai ricorrenti principali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

1) respinge il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti;

2) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti.

Condanna i ricorrenti principali in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, liquidate in complessivi Euro. 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Condanna i ricorrenti principali in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore della società P.M. e C. s.r.l. e dell’impresa Geom. I.M. Costruzioni, liquidate in complessivi Euro. 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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