T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 2283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato a mezzo posta in data 1718/12/2007 e depositato in data 14/1/2008, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stato comunicato l’esito della procedura di stabilizzazione del personale che, alla data del 31/12/2005, avesse prestato servizio presso la sala operativa SORIS della protezione civile o per attività connesse alla medesima, ai sensi dell’art. 4, c. 8, l.r. n. 16/2006.

Espone:

– che in data 25/8/2006 è stato pubblicato nella G.u.r.s. l’avviso per la ricognizione del personale avente i requisiti prescritti dalla norma citata, interessati alla stabilizzazione;

– che alcuni dei 93 soggetti che hanno presentato la dichiarazione di interesse sono stati poi convocati per partecipare ad una successiva selezione, mentre altri sono stati esclusi tenuto conto della natura del servizio prestato;

– che dopo molti mesi ha conosciuto l’esito della selezione ed ha saputo di non essere stato contrattualizzato per non essere risultata "in possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata".

Deduce l’illegittimità degli atti impugnati per:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c. 8, l.r. n. 16/2006 e delle previsioni del bando – Eccesso di potere per arbitrio – Disparità di trattamento – Difetto dei presupposti – Travisamento dei fatti – Difetto di motivazione, atteso che, in virtù dell’art. 4, c. 8, l.r. n. 16/06, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto stabilizzare tutto il personale in possesso dei requisiti prescritti dalla legge che aveva manifestato il proprio interesse all’assunzione, senza indire alcuna procedura selettiva;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere – Disparità di trattamento, atteso che non sono stati predeterminati e pubblicizzati, né lo svolgimento della selezione, né i criteri per la valutazione dei candidati;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 117, c. 2, lett. m), Cost. e 22 l. n. 241/90 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. – Eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che stante il diniego del diritto di accesso esercitato con riferimento agli atti della procedura, non è dato conoscere il motivo dell’esclusione dalla procedura di cui trattasi;

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/90, come recepiti dalla l.r. n. 10/91, atteso che la p.a. ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di cui trattasi.

Si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 180/2008 è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame.

In sede di riesame l’Amministrazione ha confermato il giudizio già espresso.

Avverso detto provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti lamentando con un unico motivo:

Eccesso di potere per elusione dell’ordinanza cautelare, atteso che il riesame è stato affidato alla stessa Commissione che aveva emesso il primo giudizio.

E’ stata altresì proposta domanda di risarcimento del danno.

Con ordinanza n. 224/2010 sono stati disposti incombenti istruttori ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati.

Si sono quindi costituiti in giudizio alcuni dei controinteressati citati depositando memorie e documenti.

Con successivo atto notificato in data 1/7/2011 e depositato in data 21/7/2011 la ricorrente ha proposto nuovi motivi aggiunti avverso gli atti in epigrafe indicati relativi al procedimento per la stabilizzazione del personale di cui trattasi.

Lamenta la Violazione degli artt. 3, c. 2, 6 e 11 d.p.r. n. 487/94 relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi, atteso che i candidati non sono stati informati del contenuto della prova selettiva, né delle materie oggetto delle prove, non sono stati convocati almeno quindici giorni prima, né i membri della Commissione hanno fornito alcuna dichiarazione preventiva circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità.

Sono quindi intervenuti volontariamente in giudizio alcuni dei soggetti esclusi dalla procedura di selezione per chiedere l’accoglimento del ricorso.

Si è altresì costituito in giudizio il sig. M.D.S. chiedendo di essere estromesso dal giudizio.

All’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum in quanto non notificato alle parti del giudizio (v. art. 50 c.p.a.).

2. Ritiene il Collegio che sia preliminare ed assorbente l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale (e, per l’effetto, dei motivi aggiunti) sollevata dalla difesa dei controinteressati in ragione della mancata tempestiva impugnazione, in particolare, del d.d.g. 28/9/2007, n. 635, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla selezione di cui trattasi.

Detta eccezione, ad avviso del Collegio, è fondata.

Invero, costituiscono ius receptum i seguenti principi:

– la graduatoria finale di una procedura selettiva per l’assunzione di un impiego pubblico non costituisce conseguenza necessaria e inevitabile dell’atto contenente il provvedimento di esclusione dalla procedura stessa, ovvero il giudizio negativo relativo alle prove svolte, ma implica nuove ed autonome valutazioni, che tengono conto della posizione di tutti i concorrenti; ciò comporta che l’atto di approvazione della graduatoria non è soggetto a caducazione automatica in caso di accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione o il giudizio negativo;

– nelle ipotesi in cui, al momento della proposizione del ricorso, sia già intervenuto il provvedimento di approvazione della graduatoria della selezione, occorre impugnare, unitamente al provvedimento di esclusione o al giudizio negativo, anche il provvedimento finale della selezione, a pena di inammissibilità;

– la graduatoria finale di merito non costituisce un atto soggetto a notifica individuale, in mancanza della quale opera, come è noto, il dies a quo sussidiario del giorno della acquisita piena conoscenza dell’atto, ma costituisce un atto sottoposto a forme di pubblicità legale aventi efficacia di piena conoscibilità per i diretti interessati dall’atto, anche agli effetti del decorso del termine di decadenza per il ricorso giurisdizionale.

Orbene, nel caso di specie, già all’epoca della proposizione del ricorso principale era stata approvata la graduatoria finale della selezione con d.d.g. 28/9/2007, n. 635.

Di ciò parte ricorrente non poteva quindi non essere già edotta all’epoca della proposizione del ricorso principale.

Parte ricorrente ha sostenuto la tempestività dell’impugnativa (effettuata solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti in data 121/7/2011) sul rilievo che essa si sarebbe resa possibile solo a seguito del deposito, da parte di alcuni controinteressati, degli atti della procedura, peraltro negati alla parte ricorrente in sede di accesso.

È tuttavia agevole obiettare che la prova dell’esistenza della citata graduatoria è stata fornita dalla stessa parte ricorrente nel momento in cui, in data 27/8/2008, ha depositato in giudizio copia della nota della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 27694 del 10/6/2008 che individua espressamente il d.d.g. n. 635/2007 quale provvedimento di approvazione degli atti finali della procedura di selezione di cui trattasi (peraltro versato in atti dall’Avvocatura erariale in data 14/1/2011).

Del tutto irrilevante poi la circostanza che la p.a. non abbia riscontrato l’istanza di accesso presentata da parte ricorrente, atteso che detta parte ha omesso di avvalersi dei rimedi previsti dall’ordinamento ai sensi dell’art. 25 l. n. 241/90.

Segue da ciò l’inammissibilità del ricorso proposto.

3. Osserva, ad abundantiam, il Collegio che le censure dedotte sono comunque infondate nel merito, atteso che:

– l’art. art. 4, c. 8, l.r. n. 16/2006, non riconosce alcun diritto alla stabilizzazione, ma dà all’Amministrazione la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale, nel presupposto imprescindibile che sussistano vacanze in organico e che siano rispettati i vincoli di bilancio, da ciò discende la legittimità della determinazione di avviare la procedura di selezione del personale entro un predeterminato limite numerico (30 unità), nell’ambito delle risorse disponibili;

– risulta dalla produzione documentale in atti che i criteri per la valutazione dei candidati sono stati determinati prima (v. verbale n. 9 del 24/7/2007) dell’espletamento della prova avvenuta in data 31/7/2007 e 13/9/2007;

– il motivo dell’esclusione dalla procedura di cui trattasi risulta evidentemente noto alla parte ricorrente (mancanza del requisito di servizio) avendo proposto apposita censura;

– nessun obbligo di comunicazione relativo all’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di cui trattasi sussisteva in capo alla p.a. regionale, atteso che il procedimento è iniziato su istanza della stessa parte ricorrente;

– l’ordinanza cautelare non imponeva che il riesame fosse posto in essere da una diversa commissione;

– sono inammissibili le censure dedotte con i secondi motivi aggiunti in quanto, in parte, aventi ad oggetto supposti vizi procedimentali della selezione che avrebbero potuto essere tempestivamente dedotti sin dalla proposizione del ricorso principale e per il resto, sprovvisti di prova, quanto alla dichiarata sussistenza del requisito di servizio per l’accesso alla selezione di cui trattasi.

4. Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso principale e, per l’effetto, quelli per motivi aggiunti, devono essere dichiarati inammissibili.

Atteso il diverso esito del giudizio rispetto alla fase cautelare, ritiene il Collegio che sussistano le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c., per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese e degli onorari del giudizio.

Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe indicato:

1) dichiara inammissibile l’atto di intervento di P.S., B.M.C., S.F. e V.P.M.;

2) dichiara inammissibili il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti;

3) compensa tra le parti costituite le spese del giudizio;

4) nulla dichiara quanto alle spese dei controinteressati non costituiti.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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