Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 04-11-2011, n. 40007Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 14/04/010 – decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, in data 18/02/2009, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 15/03/02, appellata da I.M., imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 2 e 3, ed D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 112 c.p., nn. 1 2 e 4, e comma 2, (come contestati in atti) e condannato alla pena di anni dodici di reclusione – escludeva l’aggravante prevista dal cit. D.P.R., art. 80, comma 1, lett. b); confermava nel resto.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che non sussisteva l’aggravante dell’ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, sia perchè il dato ponderale della sostanza in esame non era obiettivamente di misura notevole; sia perchè I.M. non era a conoscenza dell’intero quantitativo di cocaina posta in circolazione.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/09/2011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio delle sentenze del Tribunale e della Corte di Appello limitatamente alla aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente.

Motivi della decisione

Il ricorso fondato nei termini di cui in motivazione.

I.M. – all’esito del giudizio di 1^ grado (sentenza del Tribunale di Roma 14/02/02), della sentenza della Corte di Cassazione del 18/02/09 (con la quale veniva annullata la sentenza della Corte di Appello di Roma del 09/12/04, limitatamente alla carenza di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti come contestate in atti); nonchè della sentenza della Corte di Appello di Roma del 14/04/010 – è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 2 e 3, ed art. 80, comma 2, (con esclusione delle aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 112 c.p., commi 2 e 4). Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che va disattesa la censura relativa alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

La Corte Territoriale ha congruamente motivato sul punto, evidenziando che I.M. faceva parte di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti – in ordine alla quale aveva una posizione rilevante – provvedendo, in concorso con altri, al commercio reiterato di rilevanti quantitativi di cocaina ed eroina, tra cui una "partita" di ben 18 Kg di eroina. Trattasi di attività con la quale si riforniva il mercato illecito di stupefacenti – sussistente nel territorio ove operava l’organizzazione criminale de quo – di quantitativi di cocaina ed eroina aventi carattere straordinario, tali da favorire il consumo di droga nei confronti di un numero elevato di tossicodipendenti (vedi conformi: Cass. Sez. 6, sent. n. 19085 del 20/05/010, rv 247377;

Cass. Sez. 4, sent. n. 36585 del 21/09/09). Va accolto, invece, il ricorso per quanto attiene alla determinazione della pena per le seguenti ragioni principali:

a) La Corte Territoriale, sul punto in esame, da un lato, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 13/03/02, escludeva l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b); dall’altro si limitava a confermare il precedente trattamento sanzionatorio, senza precisare in concreto quale fosse la pena confermata. Invero, la Corte – tenuto conto che l’attuale ricorrente, all’esito del giudizio di 1 grado, era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione; mentre con la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 09/12/04 (poi annullata dalla Corte di Cassazione, con sentenza in data 18/02/09) era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione – avrebbe dovuto precisare esplicitamente in concreto quale era il trattamento sanzionatorio, confermando che non poteva essere superiore ad anni dieci di reclusione; ossia la pena inflitta con sentenza della Corte di Appello del 09/12/04. b) La Corte Territoriale, pur escludendo le aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 112 c.p., commi 2 4, confermava il precedente trattamento sanzionatorio (peraltro non precisato esplicitamente in concreto).

Trattasi di decisione errata in diritto perchè in violazione del divieto della reformatio in pejus di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3.

Invero l’esclusione delle citate aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b), come contestate in atti – pur essendo state, le già concesse attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestate aggravanti – comportava comunque la diminuzione della pena inflitta (quanto all’aumento della pena medesima dovuto per la continuazione in ordine al reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) essendo diminuito il disvalore complessivo della residua aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 14/04/2010, limitatamente alla determinazione della pena nei termini come sopra precisati.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma limitatamente alla determinazione della pena.

Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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