T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 2278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato i giorni 5 e 7 dicembre 2009 e depositato il giorno 16 seguente, la sig.ra R.L.S. espone:

– di essere proprietaria, giusta atto pubblico di compravendita in Notar G. Saieva di Agrigento, rep. 85367, registrato al n. 1736 del 3 giugno 2004, di un appezzamento di terreno con annesso fabbricato sito nel territorio del Comune di Raffadali, c.da Signore, al catasto al foglio 23, p.lla 1638 (ex porzione della 134), destinata dal P.R.G. vigente a strada di piano, verde pubblico, attrezzature collettive ed in parte a zona B2, e p.lla 133, destinata ad attrezzature collettive (v. certificato di destinazione urbanistica del 3 febbraio 2004, in atti);

– che tale immobile è stato oggetto di una procedura espropriativa per la sistemazione delle vie De Roberto, Vittorini e altre, avviata in forza della dichiarazione di pubblica utilità e urgenza (deliberazione della Giunta Municipale n. 406 del 13 agosto 1986) alla quale è seguita l’occupazione d’urgenza (ordinanza sindacale n. 5/88 del 15 gennaio 1988 e verbale d’immissione in possesso del 29 febbraio 1988);

– che è stata disposta la liquidazione dell’80% dell’indennità d’espropriazione (determinazione dirigenziale n. 197 del 2 maggio 2002);

– che nessun decreto di espropriazione è stato mai emesso a conclusione del predetto procedimento;

– che con ordinanza dirigenziale n. 54 del 17 giugno 2009, notificatale in data 7 ottobre 2009, è stata disposta ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’acquisizione sanante delle aree interessate dalla predetta procedura, tra le quali la p.lla n. 1887 (ex 134) del foglio 23;

Chiede la ricorrente la declaratoria di annullamento del provvedimento di acquisizione sanante, deducendone l’illegittimità per incompetenza oltre che sotto svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere; chiede, inoltre, che le sia integralmente risarcito il danno subito per effetto dell’illecito comportamento del Comune, mediante la restituito in integrum del fondo, ovvero in via subordinata, per equivalente monetario.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Raffadali, in via preliminare, ha eccepito:

– la carenza di legittimazione attiva della ricorrente che non sarebbe la proprietaria della p.lla n. 1887, derivata dal frazionamento della ex p.lla 134;

– in via subordinata, l’acquisto per usucapione ventennale a proprio favore della porzione di suolo di che trattasi ormai trasformato irreversibilmente dal 31 ottobre 1988, data di ultimazione dei lavori di sistemazione delle vie De Roberto, Vittorini, ecc (v. relativo certificato, all. n. 5 del fascicolo di parte resistente).

Ha dedotto, inoltre, che, con il venir meno dall’ordinamento giuridico dell’art. 43 citato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, andrebbe applicato alla fattispecie controversa l’istituto dell’accessione invertita cui sarebbe connesso il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno dalla trasformazione irreversibile, ovvero, in subordine, l’istituto dell’acquisto del diritto di proprietà per specificazione, sempre al fine di escludere la restituzione del bene o il risarcimento a seguito del decorso del termine di prescrizione decennale dalla data della irreversibile trasformazione; in via ulteriormente subordinata, è contestata la possibilità di restituzione del bene irreversibilmente trasformato in forza dell’asserito acquisto di un servitù pubblica sul fondo per "dicatio ad patriam" ovvero ai sensi degli articoli 2058 e 2933 del codice civile; infine, è, comunque, contestata la quantificazione del danno operata dalla ricorrente così come supportata da apposita consulenza tecnica prodotta in giudizio.

Con memoria ha resistito al gravame anche l’Ing. Luigi Rampello, il quale ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza istruttoria n. 725/11 dell’11 aprile 2011, eseguita dal Comune onerato il 6 giugno 2011, è stata chiesta l’esibizione in giudizio della visura ipotecaria ventennale presso la Conservatoria dei registri immobiliari dei passaggi di proprietà dell’immobile oggetto dell’atto di acquisizione sanante fino all’intestazione attuale, nonché di apposita relazione di confronto tra i dati emergenti dalla visura ipotecaria con quelli della visura storica catastale già in atti.

All’udienza del 4 novembre 2011, su conforme richiesta delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

1.Deve trattarsi, preliminarmente, della questione della legittimazione ad agire della ricorrente, contestata ex adverso, per la soluzione della quale è stata anche disposta con l’ordinanza istruttoria di cui in epigrafe l’acquisizione della documentazione proveniente dalla Conservatoria dei registri immobiliari al fine della ricostruzione dei passaggi di proprietà del bene oggetto di causa da porre a confronto con le visure catastali in forza delle quali il Comune resistente ha notificato l’atto di acquisizione sanante alla odierna ricorrente, avendola individuata, appunto, quale intestataria catastale.

Dalle visure catastali in atti, si evince, innanzitutto, il cambio di denominazione della p.lla 134 (oggetto del contendere), in 1638, poi in 1868 e, infine, in 1887: dunque vi è certezza della identità del bene conteso, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente.

Dall’ispezione ipotecaria storica in atti, effettuata con riferimento al periodo compreso tra il 24 luglio 1957 e il 4 marzo 1996, i passaggi di proprietà della suddetta particella (134, foglio 23), sono così ricostruiti:

a) dal 14 febbraio 1996 fino al 26 maggio 2004 la proprietà risulta in capo alle signore Vella (Maria, Francesca, Felicia ed Enza) che la hanno acquistata dal loro padre Salvatore Vella, in forza di atto pubblico di donazione in Notar Marsala; trascritto il 4 marzo 1996 ai nn. 3938/3557: in tale atto pubblico il donante ha dichiarato testualmente di averla posseduta "quale pieno e assoluto proprietario, da oltre venti anni, per giusti e validi titoli e buona fede, continuamente e indisturbatamente;

b) in data 26 maggio 2004 il bene di che trattasi risulta trasferito in proprietà alla odierna ricorrente da potere delle signore Vella (Maria, Francesca, Felicia ed Enza) in forza di atto pubblico di compravendita in Notar Saieva, trascritto il 17 giugno 2004, ai nn. 15410/11942, ove si legge che il bene in questione "è pervenuto alle venditrici in virtù di giusti e validi titoli";

c) dal 24 luglio 2009 il fondo conteso risulta trasferito in proprietà al Comune di Raffadali che lo ha acquisito in forza dell’atto oggetto di impugnazione (ordinanza n. 54 del 17 giugno 2009), trascritto in data 24 luglio 2009 ai nn. 19310/15220.

Non risulta alcuna trascrizione immobiliare a favore di Salvatore Vella: donde, si desume che questi abbia acquistato la proprietà del bene a titolo originario per usucapione ventennale così come dichiarato nell’atto di donazione di cui sopra, la cui valenza di atto fidesfacente non risulta essere stata oggetto di impugnazione per falso, né risultano essere state esperite (e trascritte) contro Salvatore Vella, o i suoi aventi causa, azioni di rivendicazione aventi a oggetto l’immobile di che trattasi.

Nessuna prova contraria circa il titolo di proprietà possono, ovviamente, costituire le risultanze catastali (v. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 aprile 2011, n. 548), se non al solo fine di individuare la proprietà catastale (rectius: intestazione catastale) e dalle quali si evince che fino al 14 febbraio 1996, la p.lla in questione sarebbe stata intestata al "Collegio di Maria di Raffadali", Casa filiale della Congregazione delle suore collegine della sacra famiglia con sede in Palermo via g. Evangelista Di Blasi, n. 165.

Ed alle risultanze catastali ha effettivamente fatto riferimento il Comune di Raffadali al fine di individuare il soggetto cui destinare gli atti della procedura espropriativa, correttamente, almeno fino alla detta data del 14 febbraio 1996 (v. piano particellare allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 406 del 13 agosto 1986 di "approvazione del progetto per la sistemazione delle vie De Roberto, Vittorini ecc.; verbale d’immissione in possesso del 29 febbraio 1988; ordinanza n. 5 del 12 febbraio 1992 di determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione; nota del Sindaco di Raffadali prot. n. 657 del 30 marzo 1992 destinata alla Commissione provinciale per la determinazione della indennità d’esproprio; ma vedi anche gli atti successivi, quali: la deliberazione della Giunta Municipale n. 468 del 15 ottobre 1998 di "liquidazione indennità di esproprio alla ditte espropriate per terreni occorsi per la sistemazione delle vie De Roberto, Vittorini, ecc.", la nota prot. n. 1918 del 25 febbraio 1999 di "richiesta pagamento indennità di esproprio" indirizzata all’Avv. Santo Zanchi quale procuratore del Collegio di Maria di Raffadali e al Collegio medesimo e la determinazione dirigenziale n. 197 del 2 maggio 2002 di "liquidazione 80% indennità d’esproprio spettante alle Ditte espropriate dei terreni occorsi per sistemazione delle Vie De Roberto, Vittorini, ecc.").

In conclusione, restringendo l’analisi delle risultanze probatorie alla soluzione della questione della legittimazione ad agire della ricorrente, ad avviso del Collegio, sotto il profilo testé esaminato, essa non può che ritenersi sussistente, essendo provato – nei sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1, c.p.a.- che il primo dante causa, Salvatore Vella, ha acquistato il bene a titolo originario per usucapione ventennale.

1.2. Ad avviso del Collegio, tuttavia, la sig.ra L.S. è comunque priva di legittimazione ad agire perché non è più titolare del diritto di cui si controverte, così come eccepito dal Comune resistente, il quale ha acquistato l’immobile in parola a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.

1.2.1. In punto di diritto, deve anzitutto sottolinearsi che l’usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario dei diritti reali avente portata generale, e che generali sono, soprattutto, le funzioni cui essa assolve, di rendere certa e stabile la proprietà e di favorire, sul piano giuridico, chi occupa un bene e lo rende socialmente utile. Le esigenze, appena indicate, ricorrono in maniera particolarmente intensa nell’ipotesi in esame.

L’usucapione dell’immobile occupato illegittimamente dalla p.a. (per scadenza dei termini fissati negli atti finalizzati all’espropriazione), ma senza violenza o clandestinità (cfr. art. 1163 cod. civ.), invero, consente di ricondurre al sistema degli artt. 922 ss. cod. civ. una vicenda fino ad allora connotata da permanente illiceità: l’amministrazione, infatti, diviene proprietaria a titolo originario dell’immobile quale conseguenza del suo possesso protratto ininterrottamente per vent’anni che, altrimenti, proprio in ragione del carattere permanente dell’illecito commesso, comporterebbe l’indefinito protrarsi di una situazione di incertezza, connotata per un verso da un utilizzo sine titulo di un bene ancora privato ma di fatto in mano pubblica, e, per altro verso, dalla possibilità di un’azione di restitutio in pristinum o, alternativamente, di risarcimento del danno perpetuamente esercitabile da parte del soggetto privato (in termini v. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 8 luglio 2004, n. 4916).

Ed è proprio l’avvenuta usucapione ventennale del bene espropriato illegittimamente che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente indicato quale limite temporale all’azione di risarcimento del danno esperita dal privato (tra le più recenti, v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 aprile 2011, n. 3260; T.A.R. Palermo, 1 febbraio 2011, n. 175; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 21 gennaio 2011, n. 115; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 19648; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 16 marzo 2010, n. 3035; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 2 settembre 2009, n. 1462).

1.2.2.Tanto esposto sul piano teorico, va rilevato, in punto di fatto, l’avvenuto acquisto per usucapione ventennale delle aree in parola da parte dell’amministrazione comunale resistente.

Come emerge dagli atti prodotti e non contestati sul punto, infatti, la particella di cui si controverte è stata occupata e destinata all’esecuzione delle vie De Roberto, Vittorini e altre, sin dal 1988 (cfr. verbale d’immissione in possesso del 29 febbraio 1988), ma, in ogni caso, i relativi lavori risultano effettivamente ultimati il 31 ottobre 1988 (v. il certificato di ultimazione lavori redatto alla predetta data), con radicale trasformazione del fondo.

Da ciò discende l’avvenuto decorso del periodo di tempo indicato dall’art. 1158 cod. civ. alla data del 1° novembre 2008, non ostandovi alcun fatto o atto allegato da parte ricorrente idoneo ad interrompere l’eccepita usucapione da parte del Comune resistente.

Il compimento dell’usucapione, poi, così specificamente venendo alle questioni risarcitorie, estingue non solo le forme di tutela reale spettanti al proprietario del fondo ma anche quelle obbligatorie tese al ristoro dei danni subiti, poiché retroagendo gli effetti della usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell’iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, viene meno "ab origine" il connotato di illiceità del comportamento dell’amministrazione che occupava "sine titulo" il bene poi usucapito. (cfr. Cass. civile, sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4434).

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, d’altronde, tutti i comportamenti tenuti dall’usucapiente rispetto alla cosa posseduta durante il tempo necessario all’acquisto devono considerarsi esercizio della situazione giuridica appunto acquistata in virtù del possesso: ciò è essenziale alle finalità stesse dell’istituto, rivolto ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, così che il fenomeno della "retroattività degli effetti acquisitivi" si configura come necessaria garanzia del pieno soddisfacimento dell’interesse del quale è stata solo rinviata, allo scadere del termine ventennale, la realizzazione (cfr. Cass. civile, sez. II, 25 marzo 1998, n. 3153).

1.2.3. Va anche esaminata l’eccezione preliminare sollevata dall’Ing. Luigi Rampello circa il suo difetto di legittimazione passiva, per non avere compiuto alcuno degli atti della procedura espropriativa, se non proprio l’impugnato provvedimento di acquisizione sanante.

L’eccezione è fondata nei termini che seguono.

L’Ing. Luigi Rampello è stato evocato in giudizio nella qualità di Dirigente responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni del Comune di Raffadali e, quindi, di funzionario estensore del provvedimento impugnato; siffatta qualità non è, però,sufficiente a far assumere la posizione di parte del processo amministrativo in quanto questo è necessariamente promosso nei confronti di una pubblica amministrazione intesa nella sua autonoma e globale soggettività con la quale le persone fisiche dei suoi funzionari e agenti finiscono per immedesimarsi.

Né le conclusioni appena esposte mutano riguardo alla domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente monetario proposta nei confronti di entrambi "i resistenti" Comune e Dirigente dell’Ufficio procedente: infatti, deve ritenersi che nel giudizio amministrativo, essendo la domanda risarcitoria sempre connessa al cattivo esercizio del potere autoritativo della p.a., la stessa può essere proposta solo nei confronti di quest’ultima, restando irrilevante per il privato danneggiato il rapporto interno tra essa e il funzionario agente. (v. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

Per tali ragioni l’Ing. Luigi Rampello va estromesso dal giudizio.

2. In ragione delle considerazioni fin qui esposte il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

3. La definizione in sede preliminare della controversia esime il giudicante dall’esame nel merito del ricorso.

4. La particolarità delle questioni trattate giustifica l’eccezionale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio dell’Ing. Luigi Rampello, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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