Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 04-11-2011, n. 40004

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 6.10.2009 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano dell’11.11.2008, con la quale B.L.L. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per la scelta dei rito, alta pena di anni 2, mesi 11 di reclusione per i reati di cui all’art. 572 c.p. per aver maltrattato la moglie convivente B.A. e la figliastra convivente N.O.I. (capo a); all’art. 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., commi 2 e 4, per avere, con violenza consistita nella repentinità del gesto, palpato il seno della N.O.J., nata il (OMISSIS) (capo b); per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., commi 2 e 4 per avere, con violenza consistita nel bloccare con il proprio corpo mani e piedi, penetrato con un dito la vagina di N.O.J. (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione; nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con attribuzione di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro Cinquemila.

Dopo aver richiamato la motivazione della sentenza di primo grado che aveva dato pieno credito al contenuto della denuncia-querela, proposta dalle parti offese, che aveva trovato peraltro conferma in numerosi elementi esterni quali i referti medici, le dichiarazioni rese da B.C., fidanzato all’epoca della ragazza, le stesse parziali ammissioni dell’imputato, e ritenuto assolutamente inattendibile la ritrattazione fatta dalla minore sentita in giudizio ex art. 441 c.p.p., comma 5 e dopo aver ricordato che con i motivi di appello non era stata svolta alcuna deduzione in ordine al reato di maltrattamenti, riteneva la Corte assolutamente condivisibile la sentenza impugnata e, per contro, destituito di fondamento l’appello dell’imputato. A prescindere dal collegamento tra i capi di imputazione (nel reato di maltrattamenti, non oggetto di impugnazione, si faceva riferimento anche agli abusi sessuali assumeva la Corte che la prova della responsabilità dell’imputato anche per i reati di cui ai capi b) e c) emergesse con tranquillante certezza dagli atti processuali.

Contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnazione era stata fornita ampia spiegazione del comportamento della ragazza e dell’imputato ed emergeva chiaramente anche dalle parziali ammissioni del B. che l’iniziativa dell’approccio sessuale era partita dall’imputato e che quindi non vi era stato il presunto consenso della parte offesa.

La parziale ritrattazione delle due parti offese, stante anche i numerosi elementi di conferma delle iniziali dichiarazioni accusatorie, non era pertanto idonea ad incidere sul quadro probatorio.

2) Ricorre per cassazione B.L.L., a mezzo del difensore.

Dopo un riepilogo delle risultanze probatorie ed in particolare delle dichiarazioni rese in giudizio da B.A., N.O. J., D.C., sentiti ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 5, denuncia, con il primo motivo la illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto la piena attendibilità di quanto inizialmente denunciato senza considerare le incongruenze comportamentali della ragazza (incomprensibilmente continuò ad intrattenere un rapporto "normale" con l’imputato nonostante il primo approccio sessuale). Nè tiene in alcuna considerazione il comportamento dell’imputato che, inverosimilmente, avrebbe posto in essere gli abusi contestati, nonostante la presenza in casa della moglie e del piccolo C.. Nè ha sottoposto ad attento vaglio critico le dichiarazioni della minore, anche alla luce della successiva ritrattazione e del fatto che la medesima, come emerge dagli atti, era solita inventare tragedie familiari.

Con il secondo motivo denuncia la carenza e la illogicità della motivazione in relazione alla ritrattazione della parte offesa. La minore fornisce una spiegazione plausibile della iniziale volontà di accusare il patrigno, essendo arrabbiata con il mondo o con se stessa, percependo che il sentimento da lei provato verso il patrigno non era "sano". La Corte nel valutare la ritrattazione non ha tenuto conto di siffatte spiegazioni, nè ha considerato che in esse non vi sono incongruenze o contraddizioni e che il racconto fatto in giudizio risulta molto più verosimile ed ha semplicisticamente attribuito la ritrattazione medesima a pressioni ricevute.

Con il terzo motivo denuncia la illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal teste D.C. in giudizio in ordine al comportamento "normale" tenuto dalla ragazza quando raccontava degli abusi sessuali subiti ed in relazione alla discrasia temporale (liquidata, come irrilevanti) tra il racconto degli abusi (avvenuto alcuni giorni prima dei (OMISSIS), giorno di ufficializzazione del loro rapporto) e la data di verificazione degli abusi medesimi (secondo la stessa contestazione, ottobre 2007). 3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, invero, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Anche a seguito della modifica della L. n. 46 del 2006, art. 606 c.p.p., lett. e), con la, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006).

3.1.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha esaminato compiutamente tutte le risultanze istruttorie ed ha ritenuto assolutamente infondati i rilievi contenuti nell’anodi appello.

Plausibile e logica è, innanzitutto, la motivazione in ordine al presunto comportamento incomprensibile della minore. Ha, infatti, rilevato che il primo approccio sessuale (consistito nel toccamento del seno) aveva lasciato sconcertata ed imbarazzata J. la quale non aveva neppure ben capito se si fosse o meno trattato di un gesto "volontario"; non è dunque affatto strano e incomprensibile che la ragazza, la sera successiva, pur prendendo le dovute precauzioni, si fosse nuovamente posizionata sul letto a guardare la televisione; nè tanto meno può destare perplessità il fatto che, stante i rapporti già tesi e caratterizzati da violenze fisiche e psichiche, come testimonia l’imputazione di maltrattamenti (neppure impugnata), la minore non abbia informato la madre ed abbia accompagnato il patrigno nel suo giro di autotrasporto (pag.9 sent.). Di tali comportamenti la ragazza aveva fornito ampi e convincenti chiarimenti.

Anche del comportamento dell’imputato i Giudici di merito hanno fornito una logica e non censurabile spiegazione, sottolineando che i fatti contestati "repentini, rapidi, che colgono alla sprovvista" non erano certo incompatibili con la presenza in casa (in altra stanza) della moglie e dei bambino piccolo.

La Corte territoriale, poi, ha esaminato diffusamente tutte le altre risultanze che confermano ab externo le iniziali dichiarazioni accusatorie della ragazza (annotazione servizio CC, referti, dichiarazioni D., dichiarazioni della moglie dell’imputato).

Ha per di più sottolineato che oltre il B., ammettendo i toccamenti, con il consenso della ragazza, aveva finito per attribuirsi l’iniziativa di tale condotta, in contrasto con quanto dichiarato dalla N. in sede di ritrattazione. Passando ad esaminare la ritrattazione, avvenuta in giudizio, la Corte territoriale, proprio in relazione a tale ultima circostanza, ha evidenziato che l’aver la ragazza assunto su di sè l’iniziativa degli approcci sessuali, in contrasto addirittura con quanto dichiarato dallo stesso imputato, svaluta già di per sè l’attendibilità e verosimiglianza della ritrattazione medesima (pag.

10 sent.) Ha poi valutato tutti gli ulteriori elementi che inducono a privilegiare le iniziali dichiarazioni accusatorie ed a svalutare quindi la successiva parziale ritrattazione (pag. 11). La ritrattazione, peraltro, era inficiata anche dai "tempi", avendo la ragazza fatto riferimento a carezze ed abbracci con l’imputato tra l'(OMISSIS), comunicati alla madre, la quale "tutt’altra denuncia fa il 22 ottobre" (pag.13 sent). Si è fatta, infine, carico la Corte, nel confermare la piena attendibilità della minore (nella versione fornita inizialmente), di esaminare la presunta tendenza alla menzogna della medesima, sottolineando in ordine alle "invenzioni di fatti tragici", peraltro non di rilievo, che non emerge che esse "si siano dirette verso terzi, per danneggiarli ingiustificatamente..".

Quanto infine alle dichiarazioni del teste D., la Corte territoriale non si è limitata, semplicisticamente, a ritenere irrilevante la discrasia temporale (tra settembre ed ottobre), avendo evidenziato che, al di là del riferimento temporale più o meno preciso, la testimonianza rendeva certi i fatti attestati collegandoli con la fuga da casa di J., arrabbiata per le pressioni della madre ai fini della ritrattazione delle accuse ai patrigno. Anche in proposito i rilievi contenuti nel terzo motivo di ricorso si risolvono in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non confortata neppure, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, dalla allegazione o dalla trascrizione nel ricorso medesimo, del contenuto completo (e non di singoli passi) delle dichiarazioni del teste.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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