Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6467

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Rilevato preliminarmente che con la sentenza del 26.5.2010 n. 199, pronunciata in sede di ottemperanza, il Tar per il Molise ha riconosciuto in buona parte fondate le ragioni addotte dal dott. R. G., accertando il suo diritto alla ricostruzione della carriera a far data dal 1984 ed ordinando, per l’effetto, al Ministero dell’Interno ed all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali gli adempimenti esecutivi di rispettiva competenza;

– che avverso tale sentenza hanno proposto distinti atti di appello tanto l’Agenzia autonoma, con ricorso notificato il 27.7.2010, quanto il dott. G., con ricorso del 1°.6.2011, deducendone l’erroneità sotto vari profili;

– che, in particolare, l’Agenzia ha contestato in radice la propria legittimazione passiva all’esecuzione delle sentenze n. 305/2002, 794/2004 e 653/2007, per il periodo successivo al 1998;

– che il dott. G. ha invece censurato la stessa sentenza nella parte in cui non ha disposto la ricostruzione della propria carriera anche per il periodo iniziale, dal 1978 al 1984;

– che, costituendosi nel giudizio 7153/2010, la difesa del dott. G. ha eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia autonoma, in quanto già soppressa per legge alla data della sua proposizione;

– che di contro, nel giudizio 4940/2011, il Ministero dell’Interno ha eccepito la tardività dell’appello del privato;

2. Rilevato che è necessario riunire i due appelli, per la loro trattazione congiunta a norma dell’art. 96 c.p.a., in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza di primo grado;

3. che entrambe le questioni preliminari sollevate dai rispettivi appellati sono fondate, precludendo l’esame nel merito;

3.1. che il primo appello, proposto dall’Agenzia, difesa dall’Avvocatura erariale, con atto notificato il 27.7.2010, è infatti inammissibile poiché in tale data l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali era stata già soppressa per effetto dell’art. 7 co. 31 ter del d.l. 31.5.2010 n. 78 convertito in l. 30.7.2010 n. 122, che ha disposto la successione a titolo universale in favore del Ministero dell’Interno, di conseguenza solo legittimato all’appello ai sensi dell’art. 110 c.p.c.;

3.2. che il secondo appello, proposto dal G. con atto notificato il 1°.6.2011, è irricevibile per tardività, tanto considerando il termine breve di impugnazione di cui all’art. 96 c.p.a., assumendo come dies a quo la data della notifica della sentenza del Tar avvenuta ad opera dello stesso G. il 28.5.2010 (v. Cons. St., V, n. 2585/2009 che ribadisce il principio dell’effetto bilaterale della notificazione della sentenza); quanto considerando il termine lungo di sei mesi, assumendo come dies a quo la pubblicazione della pronuncia in data 26.5.2010 (sulla riduzione del termine da dodici a sei mesi v. art. 92 co. 3 c.p.a. e prima ancora l’art. 327 c.p.c. nella versione attuale in vigore già dal 4.7.2009);

4. Ritenuto in conclusione che, per tali ragioni, gli appelli sono il primo inammissibile ed il secondo irricevibile;

5. che le spese di entrambi i giudizi possono essere compensate, stante l’esito complessivo della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sugli appelli n. 7153/2010 e 4940/2011, li riunisce e li dichiara rispettivamente inammissibile ed irricevibile.

Compensa le spese tra tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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