Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6464 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C O N S I D E R A T O:

che con la sentenza indicata in epigrafe il TAR CalabriaSezione Staccata di Reggio Calabria ha respinto il ricorso con il quale il dott. A. A., Ispettore della Polizia di Stato, aveva impugnato il suo trasferimento dalla Questura di Messina a quella di Reggio Calabria per incompatibilità ambientale;

che avverso l’anzidetta pronuncia l’interessato ha interposto appello, che è all’esame del Collegio;

che nelle more del giudizio il dott. A. ha ottenuto, su sua richiesta, il trasferimento al Compartimento della Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria;

che il dott. A., dopo aver dato atto del provvedimento di trasferimento, ha dichiarato che per effetto dello stesso si è determinata la cessazione della materia del contendere;

che la anzidetta dichiarazione, pur non potendo dar luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere per non essere il provvedimento sopravvenuto pienamente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio dall’istante, comprova in ogni caso il venir meno dell’interesse all’impugnativa;

che conseguentemente va dichiarata la improcedibilità dell’atto di appello per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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