Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 04-11-2011, n. 39781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 7.12.2010 il Tribunale di Catania, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza della Corte di assise di Siracusa in data 12.11.2010 a S. F., condannato con sentenza di primo grado alla pena dell’ergastolo per il reato di omicidio.

Il tribunale riteneva infondata l’eccepita nullità dell’ordinanza impugnata per omesso avviso ai difensori di fiducia che avevano tempestivamente avanzato richiesta di riesame non essendosi, quindi, verificata alcuna compressione del diritto di difesa.

Rilevava, altresì, richiamando gli arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto, che trattandosi di misura cautelare emessa dopo la sentenza di condanna non era necessario procedere all’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen..

Affermava che alcun pregio poteva assumere la doglianza difensiva in ordine al pregiudizio del giudice del dibattimento ed alla omessa valutazione di elementi a discarico.

Quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, il tribunale, sottolineava l’elevata caratura delinquenziale dello S. desunta dai precedenti penali, dalla gravità del fatto cui si riferisce la condanna di primo grado, dalle modalità dello stesso e dal contesto criminale in cui lo stesso si inserisce.

2. Ha proposto ricorso per cassazione lo S., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando in primo luogo la violazione di legge in relazione all’omesso avviso di deposito al difensore dell’ordinanza di custodia cautelare, rilevando che soltanto per caso i difensori avevano potuto proporre nei termini istanza di riesame.

Il ricorrente lamenta, altresì: l’omesso interrogatorio trattandosi di imputato giudicato a piede libero; l’omessa valutazione degli elementi a discarico; l’insussistenza delle esigenze cautelari, atteso che l’omicidio cui si riferisce la condanna è avvenuto ventiquattro anni orsono.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il deposito in cancelleria dell’ordinanza che ha disposto la misura cautelare è funzionale alla posizione del difensore che in tale modo è messo in condizione di approntare compiutamente la richiesta di riesame, ma tale deposito non deve aver luogo entro un termine predefinito, infatti l’eventuale ritardo comporta soltanto la proroga dei termini per la richiesta di riesame, fino alla completa acquisizione di tutti gli atti indicati dall’art. 293 cod. proc. pen., comma 3 (Sez. 6, n. 31509, 28/05/2004, Drago, rv. 229318).

Peraltro, nella specie, come si rileva nell’ordinanza impugnata, non si è verificata alcuna compressione del diritto di difesa avendo i difensori avuto piena conoscenza del provvedimento cautelare tanto da proporre tempestivamente richiesta di riesame.

2. Ugualmente deve dirsi per quel che riguarda la dedotta violazione determinata dall’omesso interrogatorio di garanzia, atteso che, come correttamente indicato dal tribunale, secondo il costante ed ormai consolidato orientamento di questa Corte qualora la custodia cautelare venga disposta dopo la sentenza di condanna, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia dell’imputato (S.U., n. 18190, 22/01/2009, La Mari, rv. 243028).

3. Quanto alle ulteriori censure, si tratta di mera riproposizione, peraltro in maniera aspecifica, delle doglianze oggetto del riesame sulle quali il tribunale ha motivato applicando correttamente i principi di diritto e con argomenti coerenti ed esenti da vizi logici.

In particolare, per quel che riguarda la valutazione delle esigenze cautelari la motivazione dell’ordinanza impugnata è rispondente ai necessari canoni di completezza, coerenza e rispondenza alle circostanze emerse dagli atti. Il tribunale – pur richiamando la presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., ha, invero, sottolineato il curriculum delinquenziale del prevenuto, a carico del quale risultano numerose condanne per reati di tentato omicidio, estorsione, violazione in materia di armi e della disciplina degli stupefacenti, nonchè, le modalità del fatto emerse nel processo (ruolo di mandante nell’omicidio di Gallo Salvatore deliberato all’interno di un sodalizio mafioso) conclusosi con la condanna da elevata pena detentiva di elevata entità che costituisce di per sè fatto nuovo ai fini della applicazione della misura cautelare.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario al sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *