Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2012, n. 7038 Riparazione per errore giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel marzo del 2009 C.R. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Brescia, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per sentir dichiarare responsabile di diniego di giustizia W. S., il quale, nella sua veste di magistrato in servizio presso il tribunale di Milano, aveva – a suo dire – colpevolmente ritardato l’emissione di un provvedimento di sequestro conservativo su di una somma di denaro ricevuta da Ca.Ru., suo debitore, ritardo rivelatosi poi determinante della concreta inattuabilità dell’invocato provvedimento.

Il giudice di primo grado dichiarò inammissibile la domanda, osservando che l’iter procedimentale seguito dal magistrato convenuto – fissazione della data di comparizione delle parti, a seguito dell’istanza di sequestro inaudita altera parte presentata dall’attore il 10.2.2004, con provvedimento reso il 13/16.2.2004;

celebrazione dell’udienza il successivo 31.3.2004; emanazione del provvedimento di sequestro all’esito dell’udienza – non poteva in alcun modo cadere sotto la scure dell’illegittimità foriera di danno risarcibile in quanto conseguente ad "attività di interpretazione di norme di diritto" (L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 2); non senza poi osservare, ad abundantiam, che il ricorrente era comunque decaduto dall’azione per inutile decorso del termine biennale di cui della legge poc’anzi citata, art. 4, commi 2 e 3.

La corte di appello di Brescia, investita del reclamo proposto dal C., lo respinse, opinando:

Che, quanto al profilo sostanziale del gravame, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza al 3.3.2004 per la discussione, in contraddittorio, della richiesta di sequestro costituiva tempestiva risposta all’istanza dell’appellante, essendo intervenuto entro sei giorni dal deposito, ed essendosi il giudicante conformato al disposto dell’art. 669 sexies c.p.c., comma 1 (norma il cui comma 2 prevedeva come soltanto eccezionale l’emanazione di un decreto inaudita altera parte, nulla disponendo, per altro verso, in ordine al termine per l’emanazione del provvedimento di merito);

Che, quanto al profilo processuale del reclamo, la decadenza dall’azione di responsabilità di cui alla L. n. 117 del 1988, fissata, nel suo momento iniziale, "al momento in cui non è più possibile la revoca o la modifica del provvedimento (Cass. 4084/05)", andava collocata, quanto al relativo dies a quo, al 31 marzo 2004, data di concessione del sequestro, in assenza di rimedi esperibili avverso l’omissione di pronuncia anteriore a tale data.

La sentenza è stata impugnata da C.R. con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi. Vi è in atti memoria dell’Avvocatura dello Stato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2 nella parte in cui il collegio d’appello ha ritenuto che il termine di decadenza non potesse decorrere che dalla data di concessione del sequestro.

Con il secondo motivo, si denuncia ancora, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 111 del 1988, art. 3 nella parte in cui il collegio di appello ha ritenuto che il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza del 30.3.2004 per la discussione in contraddittorio della richiesta di sequestro integrasse una tempestiva risposta all’istanza depositata dall’avv. C. in quanto il giudice ci aveva provveduto entro sei giorni dal deposito.

Osserva il collegio che il ricorso deve essere rigettato per manifesta quanto assorbente infondatezza di quest’ultima doglianza, che – al di là ed a prescindere da ogni valutazione circa il dies a quo del termine decadenziale dell’azione di responsabilità in esame – è destinata ad infrangersi sul corretto, condivisibile e condiviso impianto motivazionale adottato dalla corte di appello bresciana nella parte in cui ha ritenuto che, con il provvedimento di fissazione dell’udienza per la discussione in contraddittorio dell’istanza di sequestro, il giudice si fosse, del tutto legittimamente e del tutto tempestivamente, "pronunciato" sulla stessa, essendo rimessa al suo apprezzamento discrezionale l’applicazione della fattispecie di cui al primo, piuttosto che non all’art. 669 sexies c.p.c., comma 2. Non è lecito, difatti, evocare una vicenda di diniego di giustizia di cui alla L. n. 117, art. 3, comma 1 sol che il provvedimento, sì come adottato, non corrisponda alle aspettative della parte, ancor più se (come nella specie) frutto di una discrezionalità iscritta tout court nell’orbita del legittimamente statuito, al di là ed a prescindere dalla opportunità nel merito del provvedimento stesso – diniego di giustizia essendo, di converso, configurabile nella sola ipotesi di rifiuto, omissione o ritardo nel compimento di atti del proprio ufficio dovuti. Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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