Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 04-11-2011, n. 39777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.G., già agli arresti domiciliari in virtù di misura cautelare confermata in sede di riesame, con successiva ordinanza del GIP presso il Tribunale di Padova del 31 gennaio 2011 veniva ricoverato in una casa di cura e custodia, una volta verificato con perizia psichiatrica il vizio totale di mente accompagnato da pericolosità sociale.

Il difensore del predetto chiedeva il riesame del provvedimento suddetto, di cui sosteneva l’ingiustizia, ma il Tribunale della Libertà di Venezia rilevava che non era stato chiesto il riesame di un provvedimento "genetico", atteso che l’ordinanza aveva a monte una misura cautelare passata in giudicato dopo rituale riesame, di modo che avverso l’ordinanza che aveva disposto la misura di sicurezza avrebbe dovuto essere proposto appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., nè era possibile convertire l’istanza di riesame in appello, non essendo stati depositati contestuali motivi, di modo che il gravame veniva dichiarato inammissibile.

Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso il difensore del R., deducendo l’errore di diritto in cui era incorso il Tribunale non rilevando l’autonomia del provvedimento impugnato, equiparabile ai fini dell’impugnazione ad ordinanza dispositiva di custodia cautelare, come espressamente prevede l’art. 313 c.p.p., comma 3.

Il ricorso è fondato, attesa l’evidenza della netta autonomia del provvedimento impugnato rispetto all’ordinanza con cui il 4 novembre 2010 (cioè circa due mesi prima) era stata applicata al R. la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di atti persecutori ed altro in danno di D.M.L..

E’ evidente infatti come diversi siano i presupposti sostanziali e processuali della misura cautelare e della misura di sicurezza applicate al ricorrente; su di un piano più strettamente processuale, poi, l’art. 313 c.p.p., u.c., dispone al di fuori di ogni equivoco come ai fini dell’impugnazione debba farsi applicazione delle norme previste dagli artt. 309 e 310 c.p.p..

Nel caso di specie era stato legittimamente chiesto il riesame dell’ordinanza applicativa della misura di sicurezza, che il Tribunale avrebbe dovuto delibare.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Venezia, che provvedere a nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *