Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6462 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con atto notificato il 14 settembre 2002 e depositato il 9 ottobre 2002 la signora T. D. G. ha impugnato la sentenza n. 3610 del 28 giugno 2001 depositata il 27 luglio 2001, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione I ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso avverso la deliberazione n. 105/1991 dell’U.S.L. 30 (ora A.S.L. Napoli 5) recante il suo inquadramento nel profilo professionale di puericultrice con effetti giuridici ed economici dal 1° aprile 1991 anziché dal 12 giugno 1985, data di entrata in vigore della legge 207/1985, ovvero dal 12 giugno 1986, termine assegnato per gli inquadramenti.

1.2. La stessa, infatti, in servizio convenzionato dapprima presso il Comune di Portici (consultorio familiare) e poi transitata nella allora U.S.L. 30 svolgendo le funzioni di assistente sanitario, ha sostenuto di aver esercitato da sempre le stesse mansioni e che l’Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi ad accertare tale requisito al momento dell’inquadramento, da far retroagire quindi alle date anzidette.

Ha richiamato la sentenza del Pretore di Portici n. 108/1998, che ha dichiarato il suo diritto alla proroga del rapporto convenzionale con la U.S.L. 30, e ha addossato solo all’Amministrazione il ritardo, ingiustificato, nell’adozione dell’inquadramento stesso.

1.3. Il giudice di prime cure ha invece ritenuto che tale ritardo fosse imputabile all’interessata, che ebbe a produrre solo in data 29 giugno 1990 il diploma di puericultrice, che ha richiesto approfondimenti da parte dell’Amministrazione anche in relazione all’avvenuta eliminazione da parte dell’U.S.L. delle convenzioni con il personale con qualifica di assistente sanitaria.

Il Pretore d’altra parte aveva riconosciuto sì il diritto alla proroga del rapporto convenzionale ma non all’inquadramento; infatti la signora D. G. era stata di conseguenza riammessa in servizio, pur a seguito del rigetto del ricorso da parte del Consiglio di Stato (n. 658 del 26 ottobre 1987) e del successivo allontanamento dalla U.S.L. con delibera n. 30/1998, e in attesa dei definitivi provvedimenti da parte dell’U.S.L. (inquadramenti e pubblici concorsi).

Il T.A.R. ha peraltro sottolineato, come per costante giurisprudenza, la natura costitutiva del provvedimento di inquadramento e di nomina in ruolo e l’assenza di qualsivoglia intervento sollecitatorio da parte della Regione, cui la legge aveva attribuito il potere sostitutivo allo scadere del termine del 12 giugno 1986.

2. L’appellante in questa sede ripropone sostanzialmente gli stessi motivi già dedotti in primo grado.

3. L’A.S.L. Napoli 5 (già U.S.L. 30) si è costituita con memoria in data 6 dicembre 2002, ribadendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione ed eccependo la carenza di legittimazione passiva posto che gli atti impugnati sono stati adottati dalla U.S.L. 30 già presente in primo grado.

4. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2011 la causa, presente parte appellante, relatore il consigliere Stelo è stata trattenuta in decisione.

5. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato condividendosi le puntuali argomentazioni già svolte in primo grado, alle quali la Sezione si richiama.

In effetti la sentenza del T.A.R. ha approfondito i vari motivi che la signora D. G. ha prodotto in primo grado, confutandoli con esaustive considerazioni che non abbisognano di alcuna integrazione, posto che l’interessata non ha addotto in questa sede ulteriori dati ed elementi da valutare specificatamente da parte del Collegio.

6. Ne consegue che l’appello è infondato e va respinto, e, tenuto conto della particolarità della fattispecie e del tempo trascorso, la Sezione ritiene di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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