Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2012, n. 7034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’udienza del 14 aprile 2011 questa Corte, rilevato che non risultava perfezionata la notifica, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., del ricorso per cassazione proposto dai danneggiati da sinistro stradale S. e D.S.L. nei confronti di F. G., proprietaria del veicolo, litisconsorte necessaria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23 (ratione temporis applicabile essendo l’incidente avvenuto il 2 maggio 2001), avverso la sentenza del 16 febbraio 2005 del Tribunale di Taranto (che aveva riconosciuto il valore del punto aggiornato per il danno biologico e gli interessi, ma non un grado maggiore dell’1% per i postumi subiti dalla D.S. e perciò confermato la compensazione delle spese avendo l’Axa assicurazioni corrisposto una somma quasi totalmente satisfattiva) disponeva l’integrazione del contraddittorio dando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Non avendo i ricorrenti provveduto nel predetto termine, a norma dell’art. 331 c.p.c., comma 2, va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese a favore della società Axa non avendo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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