Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6458 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consorzio G. con le consorziate S. M. S. c.s. a r.l. e Coop. "L’Impresa F. 2." ha partecipato alla gara indetta dal Comune di San Giorgio a Cremano per l’affidamento per sette anni del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Dopo il positivo riscontro della documentazione amministrativa di partecipazione, il detto Comune ha richiesto informazioni antimafia alla Prefettura di Napoli, che con provvedimento 11 gennaio 2010 n. I/19914/Area 1/Ter/O.S.P. ha ritenuto la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della S. M. S.; il Consorzio è stato perciò escluso dalla gara con determinazione dirigenziale 17 febbraio 2010 n. 7332. Avverso tali provvedimenti e gli atti connessi, compresa l’aggiudicazione della gara in favore dell’unica altra concorrente E. F. s.r.l., il Consorzio e le indicate consorziate hanno proposto ricorso e successivi motivi aggiunti davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli, che con sentenza 26 gennaio 2011 n. 462 li ha accolti in parte ed ha annullato "l’informativa prefettizia prot. 2413/Area III quater/LEG/ANT del 18.3.2010" e la determinazione n. 7332/2010 del Comune di San Giorgio a Cremano, di esclusione del Consorzio dalla gara.

Di qui l’appello in epigrafe, col quale l’Amministrazione dell’interno ha dedotto erroneità della sentenza, basata sull’insufficienza degli addotti dati fattuali a dimostrare la contiguità delle imprese ricorrenti ad ambienti mafiosi anche alla stregua delle argomentazioni contenute nella precedente sentenza n. 13720/2010, resa in giudizio avente ad oggetto lo scioglimento di un consiglio comunale. Premesso che il provvedimento a suo tempo gravato è stato adottato in rinnovazione di altro annullato con sentenza n. 3179/2009, ma sulla base di nuovi ed ulteriori elementi di fatto idonei a superare le censure recepite dal TAR (tratti dalla stessa sentenza penale di assoluzione dai reati di estorsione ed associazione a delinquere di stampo mafioso del soggetto in compagnia del quale il presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa era stato più volte controllato), l’appellante ha sostenuto come le argomentazioni di cui alla citata sentenza risultino superate ed inficiate dalla riforma della medesima, avvenuta con decisione n. 227/2011 del Consiglio di Stato, sezione VI.

Il Consorzio G. si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello nei propri confronti per sopravvenuta carenza di interesse e/o difetto di legittimazione dello stesso Consorzio per aver egli estromesso la Cooperativa San Marco (che poi ha perduto altri requisiti di ordine generale, sicché non è stata comunque riammessa) già nelle more del giudizio di primo grado ed essere stato dichiarato aggiudicatario dopo la sentenza appellata, nonché stante la carenza di interesse all’appello nei propri confronti dell’Amministrazione dell’interno in ragione del venir meno di ogni vantaggio a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso stesso. Ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello, nella residua parte avente ad oggetto l’interdittiva, per violazione del giudicato formatosi sull’analoga sentenza n. 465/2011 di annullamento della stessa interdittiva su autonomo ricorso della San Marco.

Il Comune di San Giorgio a Cremano si è costituito in giudizio e, premesso di essersi uniformato dapprima all’interdittiva, poi alla sentenza del TAR, ha chiesto che il giudizio sia al più presto definito nel merito.

Anche l’Ecologia Falzarano s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia accolto.

Infine, con memoria depositata in vista dell’odierna udienza il Consorzio, nell’insistere sulle eccezioni già sollevate, ha dichiarato di rinunciare all’azione originariamente intrapresa nella sola parte relativa all’interdittiva.

Motivi della decisione

Com’è accennato nella narrativa che precede, col ricorso di primo grado e successivi motivi aggiunti il Consorzio G. e le consorziate S. M. S. c.s. a r.l. e Coop. "L’Impresa F. 2." avevano impugnato, in via principale, l’interdittiva 11 gennaio 2010 n. I/19914/Area 1/Ter/O.S.P. della Prefettura di Napoli a carico della S. M. S., indirizzata al Comune di San Giorgio a Cremano ed emessa in riscontro alla richiesta di informazioni antimafia avanzata dal quel Comune nel corso della gara da esso indetta per l’affidamento settennale del servizio di gestione dei rifiuti (alla quale partecipava appunto il Consorzio con le indicate consorziate), nonché la determinazione dirigenziale 17 febbraio 2010 n. 7332 del medesimo Comune, con cui il Consorzio G. era conseguentemente escluso dalla gara.

Come risulta dagli atti di causa, ed in particolare dalla relativa annotazione apposta nel libro soci, con deliberazione in data 8 febbraio 2010 del consiglio di amministrazione il Consorzio ha estromesso la cooperativa sociale S. M. S., che ad oggi non risulta riammessa.

A seguito della sentenza appellata in questa sede, di accoglimento del ricorso, con determinazione dirigenziale 4 maggio 2011 n. 356 l’Ente ha revocato la precedente aggiudicazione in favore di terzi, ha approvato i verbali della riconvocata commissione giudicatrice della gara, che in quella sede ha individuato nell’offerta del Consorzio quella economicamente più vantaggiosa, ed ha affidato il servizio a quest’ultimo, disponendo che "l’affidamento è subordinato e connesso all’evolversi della normativa e della conseguente applicazione della stessa, in materia di devoluzione alla Provincia delle competenze relative alla gestione delle dei servizi d’igiene urbana".

Ciò posto, in via preliminare non può darsi atto della rinuncia parziale, cioè limitata all’impugnativa dell’interdittiva, al ricorso di primo grado dichiarata dal Consorzio G. nell’ultima memoria, in quanto non notificata alle altre parti a norma dell’art. 84, co. 3, cod. proc. amm., mentre è superflua l’indagine, richiesta dal comma seguente dello stesso articolo, volta ad accertare l’esistenza di elementi che depongano nel senso assegnare a tale informale dichiarazione la valenza di una sopravenuta carenza di interesse a quell’impugnativa.

La Sezione ritiene difatti fondata l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dal detto appellato, comunque rilevabile d’ufficio.

Gli eventi descritti appena sopra hanno in effetti privato l’appellante Ministero dell’interno di ogni interesse alla definizione nel merito dell’appello, dal momento che la chiesta riforma della sentenza appellata non comporterebbe alcun risultato vantaggioso per il medesimo in relazione alla vicenda per la quale è causa. Invero, la cooperativa sociale S. M. S. non solo è stata estromessa dal Consorzio, ma anche, conseguentemente, dall’esecuzione dell’appalto, in quanto affidato (oltretutto in via definitiva, ossia senza riserva all’esito del presente giudizio, salvo il verificarsi di condizioni che nulla hanno a che vedere con le questioni in controversia) ad un soggetto ormai non coinvolto dall’interdittiva, sicché per questa via è stato raggiunto lo scopo precipuo di tutela dell’interesse pubblico alla soddisfazione del quale mirava l’Amministrazione mediante l’emissione dell’interdittiva stessa e che ha inteso tutelare in via giudiziale attraverso l’appello. In altri termini, escluso che, a seguito della sentenza appellata, la cooperativa S. M. S. possa eseguire l’appalto in questione e trarne profitto, la misura preventiva di cui si discute, finalizzata a contrastare le ingerenze della criminalità organizzata nelle attività economiche e nei rapporti con la pubblica amministrazione, allo stato resterebbe priva di esito ancorché riportata in vita da un’eventuale riforma del suo annullamento ad opera del primo giudice, con la conseguenza che una siffatta pronuncia si tradurrebbe nella non consentita affermazione meramente astratta della legittimità del provvedimento prefettizio, senza effetti concreti sul piano fattuale.

In conclusione, l’appello va dichiarato improcedibile. Tuttavia, nella peculiarità della vicenda nel suo evolversi si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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