Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 04-11-2011, n. 39757 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26/l/2000 il Tribunale di Foggia condannava G.A. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la cessione di cocaina a quattro giovani dietro il corrispettivo di L. 160.000= (fatto comm. in Orta Nova il 18/9/1995).

All’imputato veniva irrogata la pena di anni 1 di reclusione e di L. 6.000.000= di multa, Con sentenza del 21/6/2010 la Corte di Appello di Bari confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che la responsabilità dell’imputato emergeva dalle seguenti circostanze:

– i quattro acquirenti, controllati nell’immediatezza dei fatti, avevano dichiarato di avere versato allo spacciatore la somma di L. 160.000= con tre banconote da 50 ed una da 10;

– seguendo la descrizione dell’abbigliamento dello spacciatore, la P.G. aveva fermato il G., il quale vanamente, alla vista dei Carabinieri, aveva tentato la fuga;

– indosso a questi erano state trovate nella tasca dei pantaloni 3 banconote da L. 50.000= ed una da L. 10.000=, tenute separate da una maggior somma rinvenuta in un marsupio;

– il G. era stata riconosciuto in foto dagli acquirenti e la circostanza che costoro fossero stati meno precisi e sicuri del riconoscimento in sede dibattimentale non intaccava il quadro probatorio, considerato che la certezza del riconoscimento era stata avallata dai verbalizzanti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando.

2.1. la mancata assunzione di una prova decisiva in appello, costituita dalla ricognizione dell’imputato ad opera dei testi N. e B., che in sede dibattimentale avevano mostrato incertezze sul riconoscimento effettuato nelle indagini;

2.2. la violazione di legge per essere state utilizzate come prova le dichiarazioni rese nelle indagini ai sensi della L. n. 63 del 2001, art. 26, in assenza di riscontri;

3.3. la mancata declaratoria di prescrizione del reato.

Motivi della decisione

3. I primi due motivi di ricorso sono infondati, ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

3.1. Va premesso che il dibattimento di primo grado si è svolto e concluso prima della entrata in vigore della L. n. 63 del 2001.

Pertanto le prove sono state assunte secondo le regole all’epoca vigenti.

Ciò premesso, va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "La disciplina di diritto interpolare prevista dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, cd. sul "giusto processo", prevede che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se acquisite al fascicolo per il dibattimento prima dell’entrata in vigore della legge citata, sono valutate secondo le regole di cui al previgente art. 500 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6, con la conseguenza che se sono utilizzate per le contestazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, e quindi avere piena efficacia probatoria, solo se risultano riscontrate "ab estrinseco" da altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19523 del 04/04/2003 Ud. (dep. 24/04/2003), Pometti, Rv.

225254).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha utilizzato per la pronuncia di condanna le dichiarazioni rese dai testi (tossicodipendenti acquirenti) nelle indagini e nell’immediatezza dei fatti, compreso il riconoscimento fotografico dell’imputato, ritenendo riscontata l’attendibilità di tali dichiarazioni dal comportamento tenuto dall’imputato che, poco dopo essere stato individuato dalla P.G., si era dato ad immediata fuga.

Ben può dirsi, pertanto, che il giudice di merito ha fatto buon governo della L. n. 63 del 2001, art. 26, giustificando in modo coerente e non manifestamente illogico la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese nelle indagini dai testi.

3.2. Quanto al motivo di censura relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva (la ricognizione), va evidenziato che questa Corte, con orientamento consolidato, ha stabilito che "per prova decisiva sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia" (ex plurimis, Cass. n. 16354/06, Maio); questa Corte ha anche precisato che "non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l’efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argomentative" (Cass. 2, 2827/05, Russo).

Nel caso di specie, tenuto conto della deposizione degli operanti di P.G. e delle dichiarazioni dei testi rese nelle indagini ed utilizzate, la invocata ricognizione non poteva ritenersi decisiva, in quanto mero eventuale ulteriore elemento di prova da dover essere valutato dialetticamente unitamente a quelli già assunti, pertanto, non decisivo (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud.

(dep. 11/06/2008), Di Dio, Rv. 240839).

Quanto alla mancanza grafica di motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione, va ricordato l’insegnamento di questa corte, secondo cui "In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, quale prevista dall’art. 603 cod. proc. pen., deve ritenersi che il giudice sia tenuto a provvedere con apposita ordinanza, ai sensi del comma quinto del citato articolo, solo quando intenda disporre la detta rinnovazione, e non quando intenda, invece, negarla, ben potendo, in tale seconda ipotesi, trovare spazio, le ragioni del diniego, nel provvedimento conclusivo del giudizio, il quale potrà poi essere oggetto di censura ove la motivazione sul punto risulti carente o illogica" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7585 del 15/07/1997 Ud. (dep. 29/07/1997), Vidali, Rv.

208330).

Nel caso de quo, la coerenza e logicità del ragionamento probatorio del giudice di merito, rende insussistente il vizio lamentato.

3.2. Fondato è il motivo di ricorso relativo alla maturata prescrizione. Invero, tenuto conto della data del commesso reato (Cass. 18/9/1995), il delitto si prescriveva alla data del 18/9/2010.

Tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 20/3/1997 al 8/7/1997, per rinvio dell’udienza a cagione dell’astensione degli Avvocati, il termine di prescrizione si è maturato definitivamente alla data del 5/l/2011.

La causa di estinzione può pertanto essere dichiarata, tenuto conto della non manifesta infondatezza dei motivi del ricorso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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