Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 04-11-2011, n. 39776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di V.G. ha presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione 22.6.07, emesso su richiesta del p.m., in ordine al reato ex art. 490 c.p., a conclusione del procedimento instaurato a seguito di denuncia delle V. nei confronti di alcuni vigili urbani del comune di Crotone.

La ricorrente sostiene che, nel presentare la denuncia, aveva espressamente richiesto di essere informata nel caso di richiesta di archiviazione. Ciononostante, il Gip del tribunale di Crotone ha emesso il decreto di archiviazione, senza la comunicazione richiesta quindi in violazione del diritto al contraddittorio. Chiede quindi la dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto nessuna legittimazione aveva la V. a ricevere comunicazione della richiesta di archiviazione, formulata dal P.M., in vista di un’eventuale opposizione, nel rispetto del diritto al contraddittorio.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, non ha legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione per un delitto di falsità contro la fede pubblica la persona denunciante o danneggiata dal reato, in quanto solo nelle ipotesi di reato non procedibile di ufficio, il riconoscimento del diritto a proporre querela comporta l’equiparazione alla persona offesa, anche ai fini processuali (sez. 5, n. 45647 del 5.10.2010, rv. 249275; sez. 5 n. 5698 del 15.1.07 rv 235864).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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