Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 04-11-2011, n. 39775Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore generale presso la corte di appello di Napoli ha presentato ricorso avverso la sentenza 21.6.2010 del Gip del tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale O.M. è stato assolto dal reato ex art. 483 c.p..

Il Gip ha deciso l’assoluzione, in quanto ha ritenuto che manca di rilevanza penale della falsa attestazione, riportata nella domanda di arruolamento nell’esercito, laddove l’ O. ha indicato di aver riportato il giudizio buono, invece di quello realmente riportato di sufficiente.

Il giudice ha osservato che nel bando di concorso era stata chiesta solo l’autocertificazione del titolo di studio e degli esami riportati, ma non anche il giudizio o il voto riportato.

Pertanto la dichiarazione aggiuntiva sul giudizio riportato, non essendo richiesta, non ha valore probatorio di autocertificazione.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto, secondo un condiviso orientamento interpretativo, integra il reato in esame la condotta di chi, nella domanda preordinata ad ottenere l’arruolamento, renda, D.Lgs. n. 45 del 2000, ex artt. 46 e 76, false dichiarazioni in ordine alla votazione o al giudizio conseguiti in sede di diploma scolastico, in quanto la dichiarazione è prodotta in un procedimento amministrativo, in cui non solo il titolo, ma anche l’esito dell’esame finale assume rilevanza nella valutazione comparativa dei richiedenti (rilevanza la cui sussistenza è confermata proprio dalla falsa attestazione contestata). Ne consegue che all’attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel diploma (sez. 5, n. 3681 del 14.12.2010, rv 249709).

Pertanto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di S. Maria Capua Vetere.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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