Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 04-11-2011, n. 39772 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27.4.2010, la corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza 28.4.09 del tribunale di Trapani, con la quale T. V. era stato condannato, previo riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 con giudizio di equivalenza, alla pena di 6 mesi di reclusione e _ 160 di multa, perchè ritenuto colpevole del furto di un’automobile parcheggiata nella pubblica via.

Il T. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione: gli indizi indicati nella sentenza non hanno i requisiti previsti dall’art. 192 c.p.p., comma 2, non sono pertinenti al thema probandum, non sono precisi e sono suscettibili di diversa interpretazione;

2. violazione di legge, in riferimento all’art. 62 bis c.p., in quanto il giudice ha dato rilievo al precedente penale dell’imputato, senza tener conto del suo comportamento processuale, della giovane età e della situazione di emarginazione sociale, nonchè dell’assenza di un grave danno per la persona offesa;

3. violazione di legge in riferimento all’art. 62 c.p., n. 4 e all’art. 133 c.p., in quanto la valutazione complessiva della vicenda comporta una riduzione della pena, in modo da renderla ragionevole e congrua;

4. violazione di legge in riferimento all’art. 168 c.p.: il giudice, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena non ha tenuto conto che le condanne oggetto del beneficio rientrano nell’ambito di applicazione dell’indulto.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno ricostruito con estrema precisione il fatto e gli elementi dimostrativi della responsabilità (presenza a pochi metri dall’auto rubata, segni di grasso e olio di motore sul corpo, identici a quelli rinvenuti sul veicolo incidentato) e li hanno interpretati con insindacabile linearità razionale.

Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena sono stati correttamente motivati, in quanto il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla legge, ha dato il dovuto rilievo alla incompatibilità tra un trattamento punitivo più benevolo e la capacità a delinquere del T., desunta dalla presenza di due precedenti penali specifici e dall’assenza di elementi contrastanti con la negativa valutazione.

Ugualmente è stata giustificata correttamente l’incompatibilità dei precedenti penali dell’imputato con il giudizio di prevalenza dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 4.

Va infine rilevato che la revoca di diritto del beneficio è stato causato dalla commissione di un delitto entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso, indipendentemente dalla natura della sanzione e dallo sviluppo e dall’esito della successiva fase esecutiva, in quanto comunque prevale la rilevanza della condotta penalmente illecita, con cui l’interessato ha smentito e violato la prognosi formulata dal giudice ex art. 164 c.p..

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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