Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6449 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Gli appellanti, all’epoca dipendenti dell’ex USL n. 40 di Napoli inquadrati nella V qualifica funzionale, avevano richiesto, con istanza del 26/10/1994, il riconoscimento del diritto alla percezione delle indennità di cui di cui all’articolo 49, commi 3, 5 e 6, e all’articolo 50, comma 3, del DPR n. 384 del 1990.

Essendo rimasta senza esito tale istanza si erano rivolti al T.A.R. per la Campania per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento delle indennità in questione.

2.- Il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza della Sezione V, n. 532 del 5 febbraio 2008, dopo aver disposto l’estromissione dal giudizio dell’ASL Napoli 1, ha respinto il loro ricorso affermando che l’art.49, comma 5, del DPR n. 384/1990 subordina la corresponsione dell’indennità per cui è causa alla circostanza che il personale infermieristico "presti effettivo servizio (…) nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi. Nella fattispecie, invece, risulta soltanto che i ricorrenti sono inquadrati nella V qualifica funzionale quali operatori tecnici, ma manca la prova che gli stessi abbiano prestato "effettivo servizio (…) nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi".

Il T.A.R. ha poi aggiunto che attraverso l’attribuzione delle indennità di cui agli artt. 49 e 50 del DPR n. 384 del 1990, "si è inteso valorizzare l’attività del personale infermieristico in considerazione della specificità delle mansioni svolte; la fonte normativa di cui si assume la violazione, parlando di valorizzazione dell’attività professionale e di specificità del ruolo infermieristico, lascia chiaramente intendere come le previste indennità non possano avere a riferimento se non il personale specificamente individuato nello stesso, con carattere di tassatività, che fornisca prova dei fatti che pone a fondamento della pretesa azionata".

Gli istanti hanno appellato l’indicata sentenza ritenendo erronea sia per la estromissione dal giudizio della ASL Napoli 1 sia per il rigetto delle loro richieste.

3.- Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della questione riguardante l’estromissione dal giudizio della ASL Napoli 1 tenuto conto della infondatezza nel merito dell’appello.

Infatti gli istanti, all’epoca autisti di ambulanza con la qualifica di operatori tecnici del V livello, non avevano diritto alle indennità richieste, come è stato affermato dal T.A.R. con l’appellata sentenza.

In particolare, essi non avevano diritto alle indennità previste dall’art. 49, commi 3, 5 e 6 del DPR n. 384 del 1990 perché tali indennità erano chiaramente dirette a compensare particolari disagi dei lavoratori appartenenti alla professione infermieristica in posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, ed erano quindi destinate al solo personale infermieristico dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni (comma 3), ovvero al personale infermieristico, sempre appartenente alle indicate posizioni funzionali, operante nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi (commi 5 e 6).

Le indennità in questione non spettavano invece ai dipendenti appartenenti ad altre qualifiche funzionali (se pur di pari livello) ma con posizioni e profili professionali differenti.

Anche la giurisprudenza ha, in proposito, affermato che le dette indennità avevano carattere speciale, essendo collegate esclusivamente a particolari mansioni svolte dal solo personale infermieristico (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7808 del 12 dicembre 2009; sez. IV, n. 1987 dell’8 aprile 2004).

Considerato che, come si è detto, gli appellanti all’epoca erano inquadrati come operatori tecnici (e non come infermieri) e non risulta che avessero svolto quelle funzioni che erano normativamente richieste per poter ottenere le indennità in questione, le loro doglianze risultano pertanto infondate.

4.- Non poteva essere poi attribuita agli appellanti neanche l’indennità prevista dal comma 3 del successivo art. 50 del DPR n. 384 tenuto conto che l’indennità in questione era destinata, come chiaramente indicato nella stessa disposizione, agli appartenenti al profilo degli operatori tecnici coordinatori, mentre gli appellanti erano inquadrati come operatori tecnici e svolgevano le mansioni di autisti di ambulanza, corrispondenti al loro profilo, ma non risulta che fossero anche inquadrati come coordinatori.

5.- L’appello, in conclusione, deve essere respinto.

Nulla deve essere disposto per le spese tenuto conto della mancata costituzione nel giudizio di appello delle amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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