Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 04-11-2011, n. 39771

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.6.09, il tribunale di Milano ha confermato la sentenza del giudice di pace della stessa sede, con la quale L. F. è stato condannato alla pena di Euro 900 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di ingiuria e lesioni in danno di V.B..

Il L. ha presentato ricorso per vizio di motivazione: il giudice non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che le lesioni dell’imputato, certificate dal documento sanitario, non siano idonee a scalfire la ricostruzione dei fatti esposta dalla persona offesa e dagli altri testi.

Secondo il ricorrente, la certificazione medica è in grado di determinare un serio dubbio sull’esatta dinamica degli accadimenti, proprio in virtù del fatto che nessuno dei testi oculari riferisce di condotte lesive simultanee.

Il ricorso non merita accoglimento, per genericità delle censure formulate dall’imputato, il quale non da alcuna indicazione su come le asserite lesioni da lui subite, siano idonee a sminuire o a escludere la rilevanza penale dei propri comportamenti aggressivi in danno della persona offesa. Il giudice ha inoltre messo in rilievo la compattezza logico argomentativa della sentenza di primo grado, fondata su dichiarazioni accusatorie provenienti da fonti conoscitive, di cui ha sottolineato la piena forza persuasiva, in ordine ai contestati comportamenti illeciti,sulla cui sussistenza i testi sono stati esaminati nel corso del procedimento.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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