Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 04-11-2011, n. 39770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro ha presentato ricorso avverso la sentenza 9.12.09 del giudice di pace di Lamezia Terme, con la quale E. A. è stato assolto, ex art. 530 cpv c.p.p., dal reato di ingiuria, aggravato ex art. 61 c.p., n. 10, in danno di un carabiniere e di un agente di polizia municipale, per non aver commesso il fatto. Secondo il ricorrente, il giudice, pur riconoscendo la sussistenza del fatto, ha assolto l’imputato sul presupposto della mancata presenza, nel dibattimento, delle persone offese, ancorchè ritualmente citate. A fronte del riconoscimento dell’esistenza della fattispecie oggettiva del reato, le persone offese avrebbero dovuto e comunque potuto essere destinatarie di un provvedimento di accompagnamento coattivo. Non avendo esercitato questo potere, che avrebbe consentito di acquisire le loro dichiarazioni, il giudice ha emesso un provvedimento con motivazione illogica e lesiva delle norme procedurali.

Il ricorso merita accoglimento, sia pure seguendo un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello indicato dal ricorrente.

Va infatti rilevato che il giudice di pace non ha riconosciuto la sussistenza dei fatti di ingiuria, contestati all’imputato, ma si è limitato a riconoscere la rilevanza penale delle espressioni attribuite all’ E. e ha ritenuto che i fatti non siano stati dimostrati, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, a causa della mancata presentazione del carabiniere e della guardia municipale, "ancorchè ritualmente citate". Va in proposito rilevato che a) il giudice di pace di Lamezia Terme, con la sentenza impugnata, ha affermato il nesso eziologico tra assenza dei testi, da un lato, e impossibilità di ricostruire i fatti e quindi di affermare la fondatezza o infondatezza della tesi di accusa, dall’altro;

b) ha riconosciuto quindi il carattere decisivo di queste testimonianze;

c) ha rinunciato ad esercitare il potere coercitivo previsto dalla legge ex art. 133 c.p.p., per ottenere queste decisive dichiarazioni dei testi ingiustificatamente assenti, disponendo, di fatto, 1’irrituale dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale (sull’illegittimità della formale declaratoria di decadenza dalla prova, per assenza dei testi, v. sez. 4, n. 26775 del 26.5.06, rv 234579). d) ha rinunciato quindi di decidere all’esito del rituale svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, in violazione delle relative regole del rito penale.

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Lamezia Terme.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Lamezia Terme.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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