Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-11-2011, n. 40163 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M. ricorre contro la sentenza 24 febbraio 2011 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza 28 settembre 2007 del Tribunale di Roma, di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, consistita, secondo il capo di imputazione, nell’essersi, con spinte e spintoni, opposto all’operato di agenti della Polizia Municipale intenti a rimuovere, in ottemperanza a un’ordinanza sindacale, le strutture allestite per la mostra "Cavallo di Troia" nell’area sottostante la pensilina della Stazione Termini e, in particolare, un aereo militare tipo F104 esposto dal C..

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio, effettuata dando incongruamente preminente rilievo alla deposizione di un’unica persona offesa, di contro alle dichiarazioni degli altri testi e senza un valido vaglio della sua attendibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, invero, emerge una congrua e non illogica motivazione sulla effettiva commissione, da parte del prevenuto, del reato a lui ascritto: motivazione basata sulle precise e non sospette deposizioni dei verbalizzanti (D. G. e P.), cui il ricorrente contrappone genericamente altre risultanze orali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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