Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6440 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

l’Asl odierna resistente ha indetto un concorso per 6 posti di dirigente amministrativo e che all’esito, nella graduatoria approvata con deliberazione del 18.7.2003, l’odierno ricorrente è risultato classificato al 9° posto, terzo degli idonei non vincitori, con il punteggio di 61,230;

dopo che i vincitori avevano preso servizio, per far fronte ad una prima rinuncia l’Asl ha proceduto allo scorrimento della graduatoria assumendo, il 16.6.2004, il candidato classificato al 7° posto;

di fronte alle rinunce di altri due vincitori, l’Asl ha proceduto invece alla mobilità e poi alla pubblicazione di un nuovo bando per la copertura di 7 posti di dirigente amministrativo;

proposto ricorso avverso il nuovo bando, respinto in primo grado dal Tar Campania sezione staccata di Salerno, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dall’odierno ricorrente, con sentenza n. 1397/2011 che ha annullato il bando nei limiti dell’interesse del ricorrente;

il dott. D. P. ha proposto il presente giudizio mediante il quale chiede, a norma dell’art. 112 del c.p.a., l’esecuzione della sentenza n. 1397/2011 ovvero che si ordini all’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria e quindi ad assumerlo come dirigente amministrativo, con decorrenza dal 7.10.2004;

si è costituita l’Amministrazione eccependo l’improcedibilità del nuovo ricorso, anche in ragione del fatto che, nel quadro del piano di rientro previsto per il settore sanitario, è fatto divieto alle aziende sanitarie della Regione Campania di procedere a nuove assunzioni e che, per quanto riguarda più da vicino la Asl di Avellino, con deliberazione del suo Commissario straordinario del 24.5.2011, sono stati unificati gli ambiti territoriali delle Asl AV/1 e AV/2 e revocate "tutte le procedure concorsuali pubbliche e selezioni interne";

ha controreplicato parte ricorrente sostenendo l’irrilevanza di tali sopravvenienze, atteso che l’assunzione dovrebbe avvenire ora per allora, con decorrenza giuridica dal 2004, aggiungendo di avere comunque prudenzialmente impugnato i nuovi atti dinanzi al Tar;

Considerato che:

la sentenza n. 1395/2011, di cui si chiede l’esecuzione, ha annullato il bando del nuovo concorso, sul rilievo che nel caso di specie l’amministrazione aveva già proceduto allo scorrimento della graduatoria, in favore del primo degli idonei, per poi orientarsi invece, senza alcuna ragionevole spiegazione, verso l’indizione di un nuovo bando, nonostante quella stessa graduatoria fosse ancora efficace e fosse trascorso un minimo lasso di tempo tra le due decisioni;

la sentenza in questione afferma quindi il principio per cui, se l’amministrazione intendeva assumere, doveva procedere allo scorrimento della graduatoria;

ciò posto, in epoca successiva l’amministrazione allega di non avere proceduto più ad alcuna nuova assunzione nel ruolo di dirigente amministrativa, in ragione del blocco delle assunzioni disposto a livello regionale e alla luce anche dell’accorpamento delle Asl di Avellino e delle revoca delle procedure concorsuali già indette;

Ritenuto che:

tali sopravvenute decisioni a livello regionale e di azienda sanitaria, allo stato pienamente efficaci e vincolanti, determinano l’attuale impossibilità di procedere a nuove assunzioni, neppure attraverso lo scorrimento di graduatorie già approvate ed ancora in corso di validità;

l’impossibilità, sempre allo stato, di una tutela in forma specifica della "pretesa allo scorrimento" del ricorrente, attraverso l’ordine rivolto all’amministrazione affinché lo assuma ora per allora, non gli preclude, tuttavia, la tutela risarcitoria per equivalente della stessa, ove sia proposta la relativa domanda – come la parte si è riservata di fare (v. ricorso a p. 8) – e si dimostri che la condotta dell’amministrazione lo ha privato della possibilità di essere assunto nel ruolo di dirigente, tanto più se tale impossibilità fosse destinata a perpetuarsi nel tempo, nell’attuale sfavorevole congiuntura;

in conclusione, per questi motivi, la domanda di condanna proposta con il presente ricorso non può essere accolta;

sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, per le ragioni appena evidenziate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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