Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-11-2011, n. 40162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.S. ricorre a mezzo del suo difensore contro la sentenza 6 dicembre 2010 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza 24 febbraio 2009 del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, consistita, secondo il capo di imputazione, nell’avere in data 14 luglio 2003 concorso con altri detenuti in atti di violenza nei confronti di poliziotti penitenziari, diretti a ostacolarli nel compimento dell’atto di ufficio di riportare altro detenuto in cella.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione, sostenendo l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a ricondurre al prevenuto gli atti di violenza e il risolversi della sua condotta in una mera e irrilevante manifestazione di rabbia.

Motivi della decisione

Deve rilevarsi che, mancando elementi per un proscioglimento più favorevole ed essendo nelle more decorso il termine massimo di prescrizione del reato, lo stesso va dichiarato estinto per prescrizione, comportando l’eventuale accoglimento dei motivi di ricorso l’annullamento con rinvio della sentenza, su cui prevale l’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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