Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6439 Infermità per causa di servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Sig. E. L., riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% per causa di servizio, ha chiesto che gli fosse riconosciuta tale infermità anche ai fini pensionistici.

L’USL RM 2, presso la quale il Liberato prestava servizio, con la delibera n. 1506/1992 ha negato tale riconoscimento a motivo del parere negativo trasmesso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

2. Sul ricorso proposto avverso tale diniego, il Tar del Lazio ha respinto le censure di carenza di motivazione e di illogicità dedotte, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale, "in caso di contrasto tra le valutazioni espresse dalla Commissione Media Ospedaliera (C.M.O.) e quelle del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), il provvedimento dell’Amministrazione, laddove faccia proprio il parere di tale Comitato, è sufficientemente motivato attraverso il richiamo al parere stesso, stanti la natura, la funzione e la composizione del detto organo, che ne garantiscono la competenza tecnica e l’imparzialità".

3. Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello, con il quale il privato lamenta essenzialmente la supposta lesione della sequenza procedimentale, ossia il terzo dei tre motivi dedotti in primo grado, sul presupposto che il parere del CPPO andasse richiesto prima del riconoscimento della causa di servizio,.

Si è costituita la Regione Lazio depositando una memoria tardiva.

4. Osserva il Collegio, preliminarmente, come l’appello si fondi su un solo ed unico motivo, che, se ben compreso, investe il momento nel quale il parere del CPPO andasse acquisito. Premessa quindi (a distanza di oltre venti anni) la natura strettamente procedimentale del vizio dedotto dal ricorrente, si tratta di stabilire se tale parere andasse richiesto, all’epoca dei fatti in contestazione, forza necessariamente prima del riconoscimento della causa di servizio, come sostenuto dall’appellante, e se la circostanza di averlo, invece, acquisito dopo, invalidi per ciò solo il provvedimento impugnato.

5..Il Collegio ritiene che la tesi di parte appellante non sia condivisibile, sul rilievo che la deliberazione n. 737 del 10.5.1990, con la quale l’Amministrazione riconobbe la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, fu adottata quando già era in vigore l’art. 5 bis del d.l. 387/1987, convertito in legge 411/1987; norma che, abrogando l’art. 163 co. 2 del t.u. 1092/1973, limitava espressamente la definitività dei giudizi collegiali adottati dalla commissioni mediche ospedaliere ai fini del riconoscimento dell’infermità, facendo salvo, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, il necessario parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e la possibilità di un esito differente.

5.1.Il che vale a confutare l’assunto di partenza dell’appellante.

5.2. E’ inoltre utile ricordare come, in epoca immediatamente successiva, la sentenza della Corte costituzionale del 21 giugno 1996 n. 209, abbia confermato la legittimità costituzionale del citato art. 5 bis, nella parte in cui consentiva al CPPO (e quindi all’amministrazione che ne recepisce le conclusioni) di rimettere in discussione il nesso fra infermità e servizio, già riconosciuto, in considerazione sia della complessità delle valutazioni rimesse all’organo in questione, rispetto alla settorialità di quelle di competenza degli altri organi consultivi in precedenza intervenuti, sia della particolare professionalità, indipendenza di giudizio ed esperienza dei componenti dell’organo, sia della particolare funzione svolta dal CPPO il quale opera come momento unificante necessario a ricondurre a principi comuni le valutazioni già espresse dalla CMO (v., altresì, ancora di recente, Cons. St., V n. 5712/2010 e IV n. 2099/2010).

6. In conclusione, l’appello è infondato e va respinto.

7. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della tardiva memoria di costituzione depositata dall’appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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