Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-11-2011, n. 40161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7/12/2004, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del locale Tribunale di condanna nei confronti di R.E. alla pena di mesi 6 di reclusione e Euro 60,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 110 c.p., e art. 640 cpv. c.p., n. 1, perchè, nella qualità di titolare della farmacia (OMISSIS) e in concorso con il medico di base P.M., con artifici e raggiri, consistiti per la P. nella redazione di una falsa ricetta medica e per il R., nella presentazione della ricetta per il rimborso, induceva in errore gli organi della USL (OMISSIS) a ciò preposti, sulla corrispondenza al vero di detta prescrizione, procurandosi un ingiusto profitto rappresentato dal rimborso del prezzo del suddetto farmaco pari a L. 421.075, corrisposto a seguito di decreto ingiuntivo emesso su richiesta della s.p.a. B.N. Commercio e Finanza, quale procuratrice speciale del R., dalla USL (OMISSIS) in data 18/10/1999.

Su ricorso per cassazione proposto dal R., la Suprema Corte, con sentenza del 18.01.2007, riteneva fondato il solo motivo concernente l’omessa pronuncia sull’istanza di sostituzione della pena, non presa in considerazione dalla Corte territoriale e annullava, quindi, con rinvio la decisione impugnata limitatamente all’omessa pronunzia sulla sostituzione della pena.

Decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19.11.2010 sostituiva la pena detentiva irrogata con la corrispondente pena pecuniaria.

Propone ricorso il R. a mezzo del difensore, dolendosi dell’omesso esame della richiesta, già formulata unitamente a quella di sostituzione della pena e ribadita in udienza, di escludere il beneficio, concesso in primo grado, della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Premesso, invero, che effettivamente la Corte di rinvio, pur dando atto della richiesta, espressamente formulata in udienza, di esclusione della sospensione condizionale della pena, ha poi omesso di provvedere in merito, confermando nel resto la sentenza del primo giudice, deve osservarsi che tale omissione è irrilevante e non può quindi utilmente essere denunciata in questa sede, posto che la richiesta predetta non era supportata dalla prospettazione di un interesse idoneo a legittimarla: prospettazione necessaria, posto che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent.

16.03.1994, Rusconi), l’interesse a impugnare la concessione del beneficio in esame si configura solo quando lo stesso sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, mentre non può validamente addursi al riguardo un pregiudizio attinente a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, quale quella ad es. di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione al motivo dell’inammissibilità, si ritiene equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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