Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-11-2011, n. 40160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente M.R. ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, confermativa della sua condanna per il reato L. n. 575 del 1965, ex art. 3 bis.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in quanto tardivo. A fronte, infatti, di sentenza emessa, con l’imputato assente per rinuncia, il 20.10.2010 e depositata il 25.11.2010, entro il fissato termine di 40 giorni scadente il 29.11.2010, il ricorso è stato presentato il 17.01.2011, oltre il termine di 45 giorni scadente il 13.01.2011.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione al motivo dell’inammissibilità, si ritiene equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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