Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-11-2011, n. 40159 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 12.02.2008 il Tribunale di Locri, sez. distaccata di Siderno, assolveva G.V. dal delitto di calunnia in relazione alla denuncia presentata il 03.09.2004 al Commissariato di P.S. di Siderno, con cui falsamente incolpava C.P., che sapeva innocente, di aver apposto la sua firma apocrifa sul contratto di abbonamento Tele+D+ stipulato il 16.12.2000.

Rilevava in particolare il Tribunale che, certa la materialità del reato, dubbi sussistevano sull’elemento psicologico, in considerazione:

– della spontanea iniziativa della denuncia, subito dopo la richiesta di pagamento del canone pattuito per il predetto abbonamento, e dell’allegazione alla medesima di copia del contratto con la sua firma, dalla quale poteva agevolmente risalirsi alla identità del contraente e alla autenticità della firma;

– della correlata credibilità della versione difensiva, secondo cui l’equivoco era sorto per il fatto che la richiesta di pagamento era stata presentata a distanza di quattro anni, in relazione a un contratto previsto come annuale, e da parte di un’azienda ("car Stereo Service" di Marciano Domenico) diversa da quella ( C. P.) con cui erano intercorsi i contatti commerciali;

– della deposizione dello stesso C., che, incontrato per caso il G. dopo la denuncia e sollecitatolo a fornire spiegazioni sulla vicenda del contratto, dichiarava che lo stesso, nella circostanza, "era caduto dalle nuvole e non ricordava di aver fatto questa cose";

– della remissione di querela presentata dall’imputato il 18.12.2004. 2.- La sentenza del Tribunale veniva appellata dal P.M. e con decisione del 09.12.2010 la Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava il G. colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di legge. A sostegno della riforma, il secondo giudice osservava che non era credibile la dimenticanza addotta dal prevenuto, considerato che l’abbonamento aveva comportato anche l’installazione presso la sua abitazione di un impianto satellitare con parabola e che egli ben poteva verificare dalla copia del contratto inviatagli che la firma apposta sullo stesso era sua.

La diversità dell’azienda intestataria rispetto al soggetto con cui erano intercorse trattative non valeva a rendere credibile la versione difensiva, trattandosi fra l’altro di un dato di cui il G. doveva a essere a conoscenza in base alla copia del contratto già in suo possesso. La remissione della querela appariva poi come un tentativo di arginare le conseguenze della sua denuncia, dopo che ne stava emergendo (dalle dichiarazioni del C.) la falsità. 3.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo:

a. – la mancanza di motivazione sui rilievi svolti in una apposita memoria difensiva; b. – la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità, in relazione alla indimostrata certezza, in capo al G., dell’innocenza dell’accusato, dovendo gli elementi di dubbio emersi al riguardo valutarsi in suo favore e non potendo farsi legittimo riferimento, in senso accusatorio, a mere supposizioni (strumentalità della remissione di querela, possesso in capo al prevenuto di un contratto con timbro "Car Stero Service", installazione dell’impianto a cura di dipendenti di Tele+).

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ opportuno preliminarmente rilevare, in via generale, che il principio dell’"oltre ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 46 del 2006, pur se non più accompagnato dalla regola dell’inappellabilità delle sentenze assolutorie, espunta dalla sentenza n. 36 del 2007 della Corte costituzionale, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza.

Non basta, insomma, per la riforma caducatrice di un’assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza.

Ciò chiarito in via generale, può senz’altro escludersi che nel caso di specie il ribaltamento operato dalla Corte d’appello abbia rispettato i criteri testè evidenziati. A base della sentenza di riforma sono stati infatti addotte mere valutazioni alternative, corroborate per di più da elementi sostanzialmente congetturali (previo possesso di un contratto intestato alla "Car Stereo Service", installazione effettuata da soggetti palesemente riconducibili al contenuto della pretesa, mera strumentalità della remissione di querela), inidonee, come tali, a cancellare tutti i dubbi sulla buona fede dell’imputato, quali ragionevolmente discendenti dal tempo trascorso dai fatti, dalla varietà dei soggetti coinvolti nell’operazione (Tele+, Car Stereo Service, C.P.), dalla immediatezza e ingenuità (per la produzione della copia del contratto sottoscritta) della denuncia, dalla deposizione del C., dalla pronta remissione della querela.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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