Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-05-2012, n. 7176 Reati in genere e sanzioni amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – L’odierno ricorrente impugna la decisione del giudice unico del Tribunale di Verbania, che ha accolto l’appello del Comune avverso la decisione del locale giudice di pace che aveva invece accolto la sua opposizione alla sanzione amministrativa di Euro 5.164,57 irrogatagli per la violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 29, comma 1 (esercizio del commercio fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione).

2. – Il ricorrente aveva eccepito una serie di vizi formali relativi alla contravvenzione in questione (la numero 61 del 2005) in particolare evidenziando che la violazione contestata era stata accertata qualche ora prima che gli venisse notificata l’ordinanza 216 del 10 novembre 2005 (peraltro ritenuta illegittima perchè firmata dal solo comandante dei vigili urbani), che prevedeva lo spostamento dell’area a lui assegnata nel mercato già per le ore 7 dello stesso giorno 13 novembre 2005.

Il giudice dell’impugnazione, dopo aver ritenuto ammissibile il gravame proposto nelle forme del ricorso, tempestivamente notificato nel termine lungo di un anno e 46 giorni, accoglieva l’impugnazione rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorrente era pienamente a conoscenza del provvedimento amministrativo di riorganizzazione delle aree di mercato e dell’assegnazione della nuova area, per effetto della missiva del 21 ottobre 20005, notificata il successivo 23 ottobre, ritenuta dal giudice il provvedimento posto a fondamento della contravvenzione irrogata, rendendo così inconferente ogni valutazione in ordine alla determinazione 216 del 2005. Il giudice dell’impugnazione inoltre osservava che il ricorrente era comunque a conoscenza del provvedimento di sistemazione delle aree avendolo anche impugnato avanti al Tar. Il giudice infine riteneva inammissibile il motivo di opposizione relativo alla mancata esposizione della merce in vendita perchè proposto non già con il ricorso ma con successiva memoria ed erroneamente quindi posto a fondamento della decisione di accoglimento adottata dal primo giudice.

3. – Il ricorrente articola due complessi motivi di ricorso, mentre nessuna attività in questa sede ha svolto l’amministrazione intimata.

Motivi della decisione

1. – I motivi del ricorso.

Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 342 e 163 c.p.c.. Erroneamente il giudice dell’appello non aveva accolto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo dell’impugnazione, perchè proposto in violazione delle norme richiamate. L’appello doveva, infatti, essere proposto con citazione, che doveva contenere le indicazioni di cui all’art. 163 c.p.c., in particolare quanto al nominativo del soggetto nei cui confronti veniva svolta l’impugnazione, del suo legale e del domicilio eletto. Di qui la nullità dedotta.

Il motivo è infondato. Al riguardo il giudice dell’appello ha sostanzialmente affermato che, risultando tempestiva l’impugnazione perchè il ricorso era stato notificato il 19 gennaio 2008 nel termine lungo di un anno e 46 giorni rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (4 dicembre 2006), la forma utilizzata (il ricorso) non impediva l’applicabilità del principio della conservazione gli atti dell’impugnazione.

Inoltre, la nullità dedotta che non attiene alla editto actionis è stata sanata dalla avvenuta costituzione dell’appellato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia alle lettere a), b) e e) le ragioni della errata decisione adottata dal giudice del gravame.

Infatti, con le argomentazioni portate sotto la lettera a) lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del verbale, perchè sottoscritto unicamente dal comandante dei vigili urbani. Con le argomentazioni portate sotto la lettera b) il ricorrente censura il rilievo della tardività e del difetto di prova dell’eccezione di mancato esercizio dell’attività commerciale per non aver esposto la merce, assumendo che la contestata circostanza era stata dedotta in una memoria ed era stata ammessa dal verbalizzante nell’udienza 27 novembre 2006. Infine con le argomentazioni riportate sotto la lett. c) il ricorrente deduce la nullità per incompetenza dell’ordinanza n. 216 del 10 novembre 2005 di riassegnazione degli stalli, in quanto la nomina del comandante dei vigili urbani a responsabile del servizio di polizia municipale non gli attribuiva il potere di emettere ordinanze in materia di commercio e di polizia amministrativa.

Tali motivi, così come formulati, appaiono inconferenti posto che il giudice dell’appello ha ritenuto che la fonte della violazione contestata dovesse essere ricercata non già nell’ordinanza 216 del 2005, ma nel precedente provvedimento di risistemazione delle aree mercatali, tempestivamente notificato all’odierno ricorrente. Su questo punto, che costituisce autonoma ratio decidendi, il ricorrente non formula alcuna osservazione.

In ogni caso, quanto al rilievo sub lett. a), occorre anche osservare che il motivo è privo di autosufficienza, in quanto non deduce se e quando il ricorrente ha proposto o riproposto la questione in appello, nè la ragione della nullità; quanto a rilievo sub lett. b) la censura appare anche infondata in quanto la questione del mancato esercizio del commercio andava dedotta con i motivi di opposizione e la relativa prova, costituita dalla non esposizione della merce, andava sollevata nell’atto di opposizione; in ogni caso occorre rilevare che la sentenza ha escluso che la circostanza fosse provata.

Quanto infine a rilievo sub c) la censura è anche inammissibile per carenza di autosufficienza, quanto alla ordinanza n. 216 e alla delibera del 31 maggio 2005, in quanto la sentenza ha affermato che la riassegnazione degli stalli avveniva in esecuzione della delibera del 31 maggio 2005 e che della riassegnazione in data 13 novembre 2005 era stata data comunicazione al ricorrente il 23 ottobre 2005.

La mancata riproduzione del testo della delibera e dell’ordinanza non consente alcun esame del contenuto delle stesse e la verifica dei poteri del comandante dei vigili urbani.

2. – Il ricorso è infondato e va respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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