Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-11-2011, n. 40158 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ferme restando le statuizioni civili, nei confronti di P.S. e C.D. in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 328 c.p., perchè, in concorso fra loro, il primo nella qualità di Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela e il secondo nella qualità di responsabile del procedimento instauratosi in seguito alla nota della P.M. del 03.01.2001 e alla richiesta di intervento di S.A. e G.S., indebitamente rifiutavano di adottare i provvedimenti, necessari per ragione di igiene e sanità, diretti a eliminare gli inconvenienti relativi alla presenza di liquami provenienti dalla rete fognaria all’interno dei fabbricati dei predetti soggetti.

B.- Ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.

C- P. deduce:

1.- la nullità del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi per il mancato indebito riconoscimento di tre impedimenti del difensore;

2.- il vizio di motivazione sulla riconosciuta responsabilità;

3.- l’illegittimo disconoscimento della prova evidente della non responsabilità;

4.- la violazione dell’art. 578 c.p.p., per la mancata disamina completa dei motivi di impugnazione ai fini delle statuizioni civili, automaticamente confermate;

5.- l’ingiustificata condanna dell’imputato alle spese per il doppio grado di giudizio.

D.- C. deduce che la Corte d’appello non ha tenuto conto degli evidenziati elementi comprovanti l’assenza di responsabilità e ha comunque omesso la compiuta disamina dei motivi di impugnazione, doverosa in relazione all’esistenza di statuizioni civili.

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati nei sensi di cui appresso.

Premesso che è infondato il motivo di cui sopra sub C.1., in quanto le reiezioni delle istanze di rinvio furono tutte correttamente motivate (col rilievo dell’esistenza di altro difensore ovvero della mancanza di adeguata documentazione degli allegati imopedimenti), e che non sussistono i presupposti per addivenire a un proscioglimento pieno degli imputati direttamente in questa sede, deve rilevarsi che, a fronte dell’esistenza di una condanna in primo grado degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, la Corte distrettuale era tenuta, a sensi dell’art. 578 c.p.p., a una disamina piena ed esauriente dei motivi di impugnazione ai fini della conferma o meno delle statuizioni civili (v., ex plurimis SSUU 35490/2009 rv 244273; Cass. 17100/2011 rv 250020; Cass. 3284/2009 rv 245876; Cass. 14863/2004 rv 228597; Cass. 16067/2001 rv 219510), e non poteva, come ha invece fatto, limitarsi a un richiamo sommario e generico alle risultanze presenti in atti, analizzate dal primo giudice, sottraendosi apoditticamente e illegittimamente a qualsivoglia ulteriore accertamento e approfondimento al riguardo.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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