Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – Sezione I, con sentenza n. 967 del 13 luglio 2011 depositata il 9 settembre 2011, ha respinto il ricorso principale proposto dalla M. Impresa s.r.l. e quello incidentale presentato dalla M.I.T. s.r.l. e F. P. s.r.l (di seguito, M.), concernenti gli atti di gara aventi ad oggetto " progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione delle sale operatorie del presidio ospedaliero di Ivrea per la realizzazione delle sale: urgenza,oculistica e risveglio", indetta dalla A.S.L., T0 4 con provvedimento in data 2 aprile 2010 e aggiudicata alla MIT- F. P..

1.2. Il Tribunale, dopo aver preliminarmente esaminato e ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto dalla M. volto a contestare l’ammissione della M. alla procedura selettiva, ha rigettato quindi il ricorso principale e le censure addotte dalla M. stessa circa l’esclusione dalla gara, dopo l’iniziale ammissione, per insufficienza del punteggio riportato nella valutazione dell’offerta tecnica (p.34,148 su 35) nonché avverso sia i punteggi assegnati dalla Commissione in ordine ai singoli aspetti qualitativi e prestazionali dei materiali e delle attrezzature sia le valutazioni condotte senza procedere al confronto a coppie, in violazione del principio di collegialità e di separatezza tra l’offerta economica e quella tecnica, sia la mancata esplicitazione delle motivazioni dei singoli punteggi attribuiti alle offerte tecniche in relazione all’ assenza nella lex specialis di criteri specifici e dettagliati.

2.1. Il dispositivo n.774, pronunciato dal T.A.R.il 13 luglio 2011 e pubblicato il giorno successivo, e quindi la relativa sentenza n.967 sono stati appellati, con richiesta di sospensiva, dalla M. s.r.l. rispettivamente con atto notificato il 2 agosto 2011, depositato il 5 agosto 2011, e poi con motivi aggiunti notificati dal 30 settembre 2011 al 5 ottobre 2011 e depositati il 18 ottobre 2011, con i quali sono state sostanzialmente riproposte le censure già dedotte in primo grado.

2.2. L’ A.S.L. T0 4 si è costituita con atto datato 10 agosto 2011 e con memorie in data 11 agosto 2011 e 24 ottobre 2011 ha ribadito la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e della sentenza impugnata.

2.3. La controinteressata A.T.I. M.I.T. s.r.l. – F. P. s.r.l. si è costituita con memoria in data 18 agosto 2011, replicando puntualmente ai motivi di appello.

3.1. Con decreto presidenziale n. 3565 del 5 agosto 2011 la Sezione ha accolto l’istanza sospensiva interinale del dispositivo della sentenza e con successivo decreto n. 4414 è stata accolta anche l’analoga istanza proposta nei confronti della sentenza pubblicata in testo integrale.

3.2. La causa, presenti i legali delle parti, relatore il consigliere Stelo nella camera di consiglio del 26 agosto 2011 è stata rinviata e nell’udienza pubblica del 28 ottobre 2011 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art.60 c.p.a..

4.1. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato, condividendo le estese argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado, alle quali si fa richiamo.

4.2. In effetti la M. risulta essere stata esclusa il 23 dicembre 2010 dalla gara in questione dalla apposita Commissione giudicatrice per aver ottenuto punti 34,148 di valutazione dell’offerta tecnica e quindi per non aver superato il punteggio tecnico minimo di 35 per poter procedere all’apertura dell’offerta economica, come prescritto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.

L’Amministrazione era pertanto vincolata in tal senso, a meno di violare la par condicio, per cui non ha pregio il preteso arrotondamento a 35, non giustificato da alcuna previsione, normativa e procedurale, posto che la M. non ha contestato la ragione di suddetta prescrizione e che il precedente giurisprudenziale richiamato concerne fattispecie del tutto differente.

L’attribuzione dei singoli punteggi risulta, contrariamente a quanto asserito, sorretta dalle previsioni del disciplinare che fissa specifici criteri di valutazione delle offerte, con punteggi e subpunteggi e con la descrizione di detti parametri. Nè hanno ragion d’essere quindi le doglianze a riguardo sollevate dall’appellante, che ha proceduto ad una rivalutazione dei singoli punteggi in modo del tutto discrezionale e soggettiva e, come sottolinea il T.A.R., volta a enfatizzare la propria offerta e a deprezzare le altre, in sostituzione, inammissibile, di scelte tecniche effettuate dalla Commissione, immuni da manifesta illogicità e irrazionalità e quindi insindacabili.

Non sussiste poi la violazione del principio di collegialità, e, al riguardo, la Sezione si richiama, anche per economia del procedimento, alla puntuale valutazione effettuata dal giudice di prime cure, fondata esplicitamente sulla lettura dei verbali di gara, e verificata anche in questa sede.

5. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo, non essendovi ragione per disporre diversamente, visto che le censure della parte appellante avevano già ricevuto adeguate risposte dalla sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del grado, liquidate complessivamente in Euro 4000,00 (quattromila), oltre agli accessori di legge, per ciascuna delle due controparti costituite (A.S.L. T04 e ATI – M.I.T. – F. P. s.r.l.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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