Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 07-11-2011, n. 40072

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di Appello di L’Aquila, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto da D. S. avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona in data 19.9.2007, che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione, per la genericità e aspecificità del motivo di impugnazione. Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.p.p. in relazione all’art. 599 c.p.p. in quanto l’appello è stato dichiarato inammissibile in camera di consiglio al di fuori delle ipotesi legalmente previste. Con un secondo e conseguente motivo, lamenta vizio di motivazione (ritenendo la stessa omessa, carente ed illogica) per avere la corte dichiarato inammissibile per genericità un ricorso articolato su specifiche censure.

2. – Il ricorso è intempestivo e deve essere dichiarato inammissibile, atteso che l’ordinanza impugnata è stata notificata all’imputato in data 14.4.2011, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato in data 6.6.2011, ossia oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione stabilito a pena di decadenza dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c).

3. – Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *