Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 07-11-2011, n. 40071 Deposito nella casa comunale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di Appello di Bologna, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto da C. E. avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 23.9.2009, che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione, per essere stata l’impugnazione proposta tardivamente.

Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato svolgendo un unico motivo, sulla inosservanza dell’art. 585 c.p.p..

Sulla premessa che la notificazione della sentenza di primo grado era avvenuta nelle forme dell’art. 157 c.p.p., comma 8, l’imputato sostiene l’avvenuto rispetto del termine di trenta giorni per l’impugnazione stabilito dall’art. 585 c.p.p., lett. b) e d) per la notificazione all’imputato contumace.

Rileva in particolare che in data 4.2.2010 l’ufficiale giudiziario ha inviato all’imputato lettera raccomandata di avviso deposito nella casa comunale dell’atto da notificarsi.

Tale data è stata ritenuta, dalla corte di appello, rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione. Al contrario, in tale data l’imputato non ha ricevuto l’atto oggetto di notifica, ma semplicemente la notizia del deposito dello stesso presso la casa comunale. Soltanto il successivo 8.2.2010 l’imputato, recatosi presso la casa comunale, ha potuto prendere visione della sentenza; cosicchè soltanto in tale data la notificazione deve intendersi perfezionata. Poichè l’appello è stato proposto in data 10.3.2010, ossia nei successivi trenta giorni, lo stesso non può ritenersi tardivo.

Il Procuratore Generale, condividendo il motivo di ricorso, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Bologna perchè proceda all’esame dell’impugnazione regolarmente proposta.

2. – Il ricorso è infondato e va rigettato.

Per il disposto dell’art. 157 c.p.p., comma 8, nel caso di notificazione a mezzo di deposito dell’atto nella casa comunale e successivo avviso all’imputato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

Questa corte ha ripetutamente affermato (cfr., da ultimo, Cass., sez. 5, n. 27151 del 18/06/2010) che gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l’ufficiale giudiziario ne da comunicazione, e non dal ritiro dell’atto oggetto di detta raccomandata, che l’interessato può rinviare o non effettuare "ad libitum".

Nel caso in questione il ricorrente afferma d’aver conosciuto l’atto il giorno 8.2.2010, ma non dimostra che questo – ricevuta la raccomandata da parte dell’ufficiale giudiziario in data 4.2.2010 – fosse da lui non conoscibile prima. Dovendo pertanto ritenersi perfezionata la notificazione in data 4.2.2010, l’appello si appalesa proposto oltre il termine legale dei trenta giorni, e dunque tardivamente.

3. – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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