Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6426

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1397/2011, di riforma della sentenza del TAR per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 146/2005.

La pronuncia n. 1397/2011 ha annullato, in parte, il bando di concorso per il reclutamento di posti di dirigenti amministrativi, presso l’Azienda Sanitaria AV1 di Ariano Irpino, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della precedente graduatoria concorsuale, "non avendo la stessa amministrazione indicato alcuna valida ragione per una contraria scelta".

Il ricorrente sostiene che l’amministrazione, nonostante le ripetute diffide, non ha assunto alcuna determinazione conseguente al disposto annullamento e chiede l’adozione delle misure necessarie per l’attuazione del giudicato.

Il ricorso non è fondato.

La decisione passata in giudicato ha affermato che l’amministrazione, per la copertura del posto reclamato dal ricorrente, avrebbe dovuto utilizzare, prioritariamente, le graduatorie ancora efficaci.

Non ha statuito, però, l’incondizionata sussistenza del diritto soggettivo dell’interessato all’assunzione.

Pertanto, le determinazioni successive, con cui l’amministrazione ha stabilito di non procedere alle assunzioni di nuovo personale, in dipendenza dei sopravvenuti limiti derivanti dalla riorganizzazione dell’Azienda e dalla nuova disciplina in materia di "blocco delle assunzioni", non si pongono in contrasto con il giudicato.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *