Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 07-11-2011, n. 40069

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze, con ordinanza in data 18/10/2010, ha disposto la trasmissione a questa Corte, ex art. 175 c.p.p., comma 4, dell’istanza proposta da E.L. che ha chiesto la restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, 3^ sezione penale, in data 13/3/2009.

Con un atto successivo, pervenuto in Cancelleria il 28/9/2011, il ricorrente, detenuto presso il carcere di Reggio Emilia, ha dichiarato di rinunziare all’istanza.

Motivi della decisione

La rinunzia all’istanza rende il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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