Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7169 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Atradius Credit Insurance N.V. (d’ora in poi semplicemente Atradius) propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Mining Italiana s.p.a., dal quale era stato escluso il suo credito condizionato di Euro 12.016.531,96 derivante da una polizza cauzionale che aveva emesso in favore del Ministero delle Attività Produttive a garanzia di un finanziamento ricevuto dalla società fallita e poi revocato dal Ministero.

Il Tribunale di Roma ha anzitutto preso atto della sopravvenuta definitiva esclusione dallo stato passivo del credito principale del Ministero (comunicata dalla stessa opponente), e dunque del venir meno dell’interesse all’opposizione della società garante, ma ha anche statuito l’infondatezza della medesima opposizione non essendo stato eseguito alcun pagamento in favore del creditore principale. Ha dunque disposto il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’opponente alle spese processuali.

La Atradius ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, illustrati anche da memoria. Il fallimento intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c., si sostiene che il Tribunale, accertata l’inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della definitiva esclusione del credito del Ministero dallo stato passivo, avrebbe dovuto astenersi dallo statuire sul merito della domanda stessa.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., si sostiene che il Tribunale sia comunque andato ultra patita ponendosi la questione, già superata dal provvedimento oggetto dell’opposizione, "della astratta ammissibilità del credito condizionale al concorso nel fallimento". 3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 55, e artt. 1356 e 1953 c.c., si sostiene che in ogni caso, diversamente da quanto affermato dal Tribunale statuendo inammissibilmente nel merito, l’ammissione condizionale del garante al passivo del fallimento del debitore principale è consentita anche in difetto di avvenuto pagamento in favore del creditore garantito.

4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 92 c.p.c., si contesta la soccombenza, che sarebbe stata comunque meramente virtuale (dato che la causa andava decisa esclusivamente sulla questione pregiudiziale di rito); si osserva che, dato il carattere meramente processuale della decisione che il Tribunale avrebbe dovuto assumere, sarebbe stato corretto compensare fra le parti le spese processuali; si censura la liquidazione degli onorari in Euro 17.000,00, sostenendo che andava applicato lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile poichè il thema decidendum era limitato alla questione della possibilità o meno di ammettere al passivo il credito condizionale.

5. – Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale, una volta accertato il sopravvenuto difetto di interesse all’opposizione, per cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto provvedere sulla questione pregiudiziale di rito e limitarsi, quindi, a dichiarare l’inammissibilità (sopravvenuta) dell’opposizione senza statuire sul merito della stessa.

6. – Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti.

7. – Il decreto impugnato va dunque cassato senza rinvio perchè il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta carenza di interesse.

Anche considerando virtualmente fondata l’opposizione, è comunque giusto dichiarare compensate fra le parti le spese processuali in considerazione dell’esito del processo, come osservato dalla stessa ricorrente con il quarto motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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