Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-12-2011, n. 6433 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto che sussistono le condizioni per la definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata, a mente del combinato disposto degli artt. 60 e 98 c.p.a.;

Considerato che:

a) il provvedimento oggetto del presente giudizio è un atto espropriativo (delibera di riacquisto coattivo della proprietà di aree cedute per iniziative di sviluppo industriale a mente dell’art. 63, l. n. 448 del 1998);

b) l’impugnata sentenza – che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante – è stata depositata in data 27 giugno 2011 e notificata il successivo 29 luglio 2011;

c) l’appello è stato notificato in data 10 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre;

d) la parte intimata ha eccepito la tardività della proposizione del ricorso in appello, notificato oltre il termine perentorio dimidiato di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 119, co. 2, c.p.a. (cfr. pagine 7 -10 della memoria di costituzione del Consorzio depositata il 3 dicembre 2011); in relazione a tale eccezione il difensore della curatela, presente in camera di consiglio, nulla ha osservato;

Ritenuto che:

e) ai sensi dell’art. 119, co. 1, lett. f), e co. 2, tutte le controversie aventi ad oggetto provvedimenti a qualsivoglia titolo concernenti le procedure di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, sono sottoposte alla regola del dimezzamento dei termini processuali ordinari salve le eccezioni divisate dal comma 2, del menzionato art. 119 non applicabili al caso di specie (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV n. 9376 del 2010);

f) è pacifico che, nella specie, l’appello è stato notificato tardivamente;

g) non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37, c.p.a., come rigorosamente interpretato dalla adunanza plenaria (cfr. sentenza n.3 del 2010).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara irricevibile l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata

b) condanna l’appellante a rifondere in favore del Consorzio appellato le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro tremila/00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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