Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-12-2011, n. 6432 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto che sussistono le condizioni per la definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata, a mente del combinato disposto degli artt. 60 e 98 c.p.a.;

Considerato che:

a) i provvedimenti oggetto del presente giudizio – recanti l’autorizzazione regionale, in favore della società S., a realizzare un impianto di energia eolica nel tenimento del comune di Bonefro – sono stati impugnati esclusivamente dalla società Eneco;

b) il comune di Bonefro, evocato nel giudizio di primo grado a titolo di litis denuntiatio, non si è costituito;

c) la società Eneco, soccombente in primo grado, non ha gravato l’impugnata sentenza;

Ritenuto che l’appello proposto dal comune di Bonefro è inammissibile per le seguenti plurime, autonome ragioni:

d) il comune è parte cointeressata rispetto al ricorso originario di primo grado subendo in astratto un danno dall’installazione di un impianto energetico su porzioni del suo territorio sottoposte a vincolo paesistico; pertanto, avrebbe avuto l’onere di impugnare tempestivamente i provvedimenti asseritamente lesivi davanti al T.a.r. Molise, vantando un interesse legittimo autonomo alla loro caducazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4109); al più, nel giudizio instaurato dalla società Eneco, avrebbe potuto spiegare intervento adesivo (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 del 2007), nel rispetto dei termini decadenziali (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 2928 del 2002, oggi art. 28, co. 2, c.p.a.), e, nel caso di soccombenza, gravarsi limitatamente ai capi inerenti l’ammissibilità dell’intervento e le spese processuali (cfr. Cons. St., sez. V, n. 2094 del 2008);

e) la possibilità che un soggetto, che non abbia partecipato al processo di primo grado, impugni la sentenza che lo conclude è da considerarsi eccezionale e si configura solo ove il terzo assuma la veste di contro interessato formale, sostanziale o successivo, ovvero sia titolato all’opposizione di terzo (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 6444 del 2010; ad. plen., n. 2 del 2007), circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie;

f) il comune non ha contestato i capi della sentenza che hanno dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile ed irricevibile (cfr. Cons. St., sez. V, n. 2763 del 2009);

g) il comune ha introdotto censure nuove in violazione del divieto dei nova sancito dall’art.104 c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara inammissibile l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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